I balconi aggettanti non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani - Cassazione, Sez. II Civ., sentenza n. 218 del 5 gennaio 2011
I balconi aggettanti, che sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo elementi accidentali, prolungamenti dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno ne' di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell'art. 1125 cod. civ.: i balconi aggettanti, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono
Per le suesposte ragioni, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 218 del 5 gennaio
Tale conclusione è estesa altresì alle solette, aventi la mera funzione di copertura rispetto al balcone sottostante.
Clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza
pubblica su facebook

