I balconi aggettanti non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani - Cassazione, Sez. II Civ., sentenza n. 218 del 5 gennaio 2011

 

I balconi aggettanti, che sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo elementi accidentali, prolungamenti dell'appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno ne' di necessaria copertura dell'edificio - come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell'edificio - non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell'art. 1125 cod. civ.: i balconi aggettanti, pertanto, rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono

Per le suesposte ragioni, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 218 del 5 gennaio 2011, ha rigettato il ricorso di un condominio che aveva illegittimamente fatto installare dei contatori del gas sulla soletta di un balcone situato al piano terra, rilevando l’inapplicabilità della presunzione ex 1117 c.c., a causa della sua inconfigurabilità in termini di “parte comune”, stante l'assenza della contestata funzione collettiva di copertura della sottostante proprietà condominiale.

Tale conclusione è estesa altresì alle solette, aventi la mera funzione di copertura rispetto al balcone sottostante.

 

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