I nonni devono mantenere i nipoti solo nel caso in cui i genitori non abbiano mezzi sufficienti per provvedervi - Cass. I^ sezione civile, 30 settembre 2010 n. 20509
Secondo
Dunque, continuano i giudici del Palazzaccio: «solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'art. 148 c.c., che comunque trova ingresso non già perchè uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi».
Alcune notazioni:
- non ci si può rivolgere agli ascendenti per il solo fatto che uno dei due genitori non contribuisca al mantenimento dei figli, se l'altro è in grado, comunque, di soddisfare le loro esigenze, ciò perché l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori (Cass. 3402/1995; Trib Roma 7 aprile 2004; Trib. Milano 30.6.2000);
- in caso di insufficienza dei mezzi dei genitori, l'art. 148 chiama ad intervenire, nel mantenimento della prole, gli ascendenti legittimi o naturali dei genitori stessi, in ordine di prossimità;
- l’obbligazione a carico degli ascendenti è di carattere sussidiario e ha come presupposto l'inidoneità dei genitori a provvedere al mantenimento della prole, e non già il semplice loro inadempimento;
- si tratta di credito attribuito direttamente in favore dei genitori (al fine di impedire l'intromissione degli ascendenti nell'esercizio della potestà loro spettante); mentre i nipoti non dispongono di nessuna azione verso i nonni (salvo che non agiscano facendo valere il diverso diritto agli alimenti ex art. 433, n. 3);
- quando alla misura del contributo, l'obbligazione si ripartisce tra gli ascendenti di pari grado, anche di linee diverse, secondo il criterio proporzionale di cui al 1° co. della norma, tenendo conto, dunque, delle capacità economiche di ciascuno.
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