I nonni devono mantenere i nipoti solo nel caso in cui i genitori non abbiano mezzi sufficienti per provvedervi - Cass. I^ sezione civile, 30 settembre 2010 n. 20509

La Cassazione, Prima sezione civile, con la sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010, ha respinto le istanze avanzate da una madre laureata e proprietaria di ville, che pretendeva dagli ex suoceri un assegno per mantenere il bambino nato dal matrimonio con il loro figlio, da sempre inadempiente all'obbligo di mantenere il piccolo.

Secondo la Corte di legittimità, le pretese della donna andavano disattese, in quanto «l'art. 147 c.c., impone ai genitori l'obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche.

Dunque, continuano i giudici del Palazzaccio: «solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'art. 148 c.c., che comunque trova ingresso non già perchè uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi».

 

Alcune notazioni:

-         non ci si può rivolgere agli ascendenti per il solo fatto che uno dei due genitori non contribuisca al mantenimento dei figli, se l'altro è in grado, comunque, di soddisfare le loro esigenze, ciò perché l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori (Cass. 3402/1995; Trib Roma 7 aprile 2004; Trib. Milano 30.6.2000);

-         in caso di insufficienza dei mezzi dei genitori, l'art. 148 chiama ad intervenire, nel mantenimento della prole, gli ascendenti legittimi o naturali dei genitori stessi, in ordine di prossimità;

-         l’obbligazione a carico degli ascendenti è di carattere sussidiario e ha come presupposto l'inidoneità dei genitori a provvedere al mantenimento della prole, e non già il semplice loro inadempimento;

-         si tratta di credito attribuito direttamente in favore dei genitori (al fine di impedire l'intromissione degli ascendenti nell'esercizio della potestà loro spettante); mentre i nipoti non dispongono di nessuna azione verso i nonni (salvo che non agiscano facendo valere il diverso diritto agli alimenti ex art. 433, n. 3);

-         quando alla misura del contributo, l'obbligazione si ripartisce tra gli ascendenti di pari grado, anche di linee diverse, secondo il criterio proporzionale di cui al 1° co. della norma, tenendo conto, dunque, delle capacità economiche di ciascuno.

       

» clicca qui per TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA 

 

 

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Cass. pen. sez. VI^, sentenza n. 41192 del 03/10/2014: Commette reato il padre che regista le conversazioni figli con la sua ex

Cass. sez. VI^, ordinanza 14 ottobre 2014, n. 21670 - Divorzio: la riduzione del patrimonio del coniuge onerato, può giustificare una riduzione dell'assegno a suo carico.

Cass., sez. VI^, ordinanza n. 17 ottobre 1014 n. 22084 - Preferisce il porno sul cellulare alla moglie. All'uomo va addebitata la separazione.

Cassazione, sez. I^, sentenza 20 marzo/15 luglio 2014, n. 16170: ha ragione la moglie a cacciare il marito di casa e a chiedere l'addebito se il partner è un abituale frequentatore di night club

Tribunale Civile di Milano, sez. IX^, decreto 17 giugno 2014 - No al trasferimento unilaterale del figlio minore da parte di uno dei genitori

Corte di Cassazione, sezione II, 4 settembre 2014, n. 18695 sulla donazione obnuziale

Tribunale di Milano, decreto 17 luglio 2014 - No alla trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero

Tribunale Milano 19 marzo 2014 - Quando può essere richiesta la quota del TFR del marito?

Cass. 6 giugno 2014, n. 12781: si all'assegno di mantenimento con un termine di scadenza in favore della moglie in sede di separazione

Cass. 22 luglio 2014, n. 16657 - Condannato il padre che non riconosce e abbandona i figli a risarcire il danno subito da questi ultimi e ad indennizzare l'altro genitore