I punti salienti del ddl n. 601-B, di prossima pubblicazione, che regoleranno la professione di avvocato

I punti salienti del ddl n. 601-B, di prossima pubblicazione, che regoleranno la professione di avvocato:
1)    l’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, ma solo se connessa all’attività giurisdizionale e svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato).
2)    Sono ammesse le associazione multidisciplinari tra avvocati ed altri professionisti ed è attribuita al Governo la delega per disciplinare le società tra avvocati, con esclusione di socio di capitale e di altri professionisti
3)    Il prossimo Ministro regolamenterà (previo parere del CNF) le specializzazioni; sarà possibile conseguire Il titolo di specialista all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali organizzati presso le facoltà di giurisprudenza oppure per comprovata esperienza nel settore di specializzazione (a seguito di valutazione del C.N.F.).
4)    È consentita all'avvocato la pubblicità informativa con qualunque mezzo  sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni ed i titoli scientifici e professionali posseduti. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive;
5)    Sarà possibile farsi sostituire nell’espletamento della propria attività professionale da altro avvocato, con incarico anche verbale, mentre è ancora necessaria la forma scritta per i praticanti avvocato. - Entro 24 mesi il Governo deve adottare i nuovi criteri e modalità di accesso alla lista unica dei difensori d’ufficio.
6)    La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene non soltanto a livello strettamente patrimoniale il destinatario della prestazione, ma sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Quando il compenso non sia stato determinato in forma scritta o in caso di liquidazione giudiziale dei compensi si applicheranno i parametri indicati nel decreto emanato dal ministro della giustizia. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.  Oltre al compenso per la prestazione professionale all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, una somma per il rimborso delle spese forfettarie la cui misura massima è determinata dal decreto di cui sopra.  il preventivo sui compensi è obbligatorio solo su richiesta dall’assistito;. ) i parametri per la liquidazione dei compensi sono indicati dal Ministro ogni due anni su proposta del CNF, possono essere utilizzati come criteri orientativi nei rapporti con l’assistito;  in parte, ricompare il divieto del c.d. patto di quota lite;
7)    tutti gli avvocati iscritti all’albo sono obbligati a iscriversi alla cassa di previdenza forense, nonché a stipulare (a beneficio sia la polizza responsabilità civile sia la polizza infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
8)    Viene riconosciuta la figura dell’avvocato d’impresa (Art. 2, comma 6: “È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata”.
9)    E’ superato l'attuale sistema dei crediti formativi e spetterà al C.N.F.  stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti. Con ciò si conferma il fallimento del sistema dei crediti formativi ideato dal C.N.F., ma, nonostante ciò, si dà la possibilità di a quest’ultimo di “escogitare” un nuovo sistema.
10)La pratica forense resta ridotta a diciotto mesi e può addirittura essere svolta contestualmente ad attività di lavoro (pubblico o privato), con evidente vulnus inferto da subito all’autonomia e all’indipendenza del futuro professionista.
11)Gli Ordini vedono drasticamente ridimensionate le attuali prerogative, ma i Consiglieri aumentano di numero (a Roma si passa da 15 a 25).
12)Quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, così come disciplinato con regolamento adottato dal Ministro della Giustizia con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale, il Consiglio dell’Ordine dispone la cancellazione dall’albo.
13)L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Forense, che, con proprio regolamento, determina entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali.
14)L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori viene disposta dal C.N.F. a chi, iscritto all’ albo da almeno cinque anni, abbia superato il relativo esame oppure a chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Conservano l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della legge sono già iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori e possono chiedere l'iscrizione coloro che abbiano maturato (o li maturino entro quattro anni) i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
15)Non è più previsto che l’Ordine di Roma abbia la sede presso la Corte di Cassazione.
16)I contributi dovuti al C.N.F., così come stabiliti annualmente dallo stesso anche per gli avvocati non cassazionisti, sono riscossi dagli Ordini mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza. La conseguenza sarà l’aumento della quota annua da versare da parte da ciascun iscritto.
17)Ciascun consiglio dovrà istituire, con oneri a carico degli iscritti all’albo, lo sportello per il cittadino, volto a fornire gratuitamente informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. La conseguenza sarà un ulteriore aumento della quota annua da versare da parte da ciascun iscritto.
18)Il tirocinio professionale, che viene confermato nella durata di 18 mesi, non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Decorso il primo semestre, può essere riconosciuto con apposito contratto al praticante avvocato una indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale, con un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio. La disciplina previgente si applica per due anni dall’entrata in vigore della legge.
19)E’ istituito per ciascun distretto di Corte di Appello un Consiglio distrettuale di disciplina, che esercita l’azione disciplinare nei confronti degli iscritti a tutti gli Ordini del distretto. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere. In attesa dell’apposito regolamento del C.N.F. per la relativa disciplina della materia, possiamo di certo dire che aumenteranno notevolmente i costi di gestione dei procedimenti disciplinari, che graveranno anch’essi – ovviamente – sugli iscritti.

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