I terzi creditori possono iscrivere ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale se il credito da garantire è stato acquisito per soddisfare i bisogni della famiglia del debitore. Cass n. 4

La sentenza in esame, Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza del 4 giugno 2010, n. 13622, si sofferma ad esaminare alcune delle norme che il codice civile dedica al fondo patrimoniale, chiarendone l’interpretazione.

In primo luogo, secondo la Corte, a norma dell’art. 169 c.c., in assenza di espressa previsione dell’atto costitutivo, non è possibile ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni in fondo se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione del giudice, in presenza di necessità o utilità evidente.

Tale norma, quindi, consente a coloro che costituiscono il fondo patrimoniale di derogare alla disciplina legale, riservandosi la possibilità di alienare, ipotecare o vincolare i beni che ne siano oggetto, anche in assenza delle condizioni poste dall’art. 169 c.c.

Tuttavia – continua la Corte – affinché detta norma sia conforme ai principi costituzionali, è necessario interpretarla nel senso che: -  essa concerne gli atti di disposizione dei beni costituiti in fondo operati dai coniugi, ma non gli atti di disposizione operati da soggetti terzi, i quali, anche in presenza di una clausola derogatoria alla disciplina dell’art. 169 c.c., non hanno comunque diritto di imporre vincoli sui beni del fondo; - gli atti di alienazione e di costituzione in garanzia dei beni oggetto del fondo possono essere operati, anche in presenza della deroga all’art. 169 c.c., solo in presenza della “necessità od utilità evidente” contemplata dall’ultima frase dell’art. 169 c.c. La presenza di questa condizione, infatti, in quanto inerente alla finalità intrinseca del fondo patrimoniale, non può in ogni caso venire a mancare.

L’iscrizione è  correlata al soddisfacimento delle esigenze familiari

Per tale ragione non è corretto sostenere – sempre secondo la Corte -  che si configura un regime di “libera commerciabilità” dei beni del fondo qualora (come nel caso di specie) l’atto costitutivo contenga una clausola che ne consente l’alienazione, la concessione in pegno o ipoteca e che consente di costituirvi vincoli, con il solo consenso di entrambi i coniugi (senza necessità, quindi, dell’autorizzazione del giudice in presenza di minori). Infatti, la riduzione dei limiti alla possibilità di disporre dei beni del fondo concerne solo gli atti posti in essere dai coniugi e richiede, comunque, la presenza della necessità o utilità evidente.

L’art. 169 c.c., così interpretato, deve, a tal punto, essere letto in combinato disposto con l’art. 170 c.c. Secondo quest’ultima norma, infatti, l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale non è consentita per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (purché il creditore fosse al corrente di tale estraneità).

Pertanto, secondo il combinato disposto della due disposizione: posto che l’esecuzione dei beni del fondo da parte dei creditori è consentita soltanto per crediti inerenti ai bisogni della famiglia, l’iscrizione ipotecaria su di essi è possibile (solo in quanto prodromica all’esecuzione) se il credito è sorto per soddisfare crediti inerenti ai bisogni familiari.

Solo tale conclusione – conclude la Corte – è conforme ai principi generali in tema di diritto di famiglia, in quanto consente di distogliere i beni del fondo patrimoniale dal loro asservimento ai bisogni della famiglia solo ove i coniugi abbiano assunto obbligazioni nell’interesse familiare ma vi siano risultati inadempienti.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 1 giugno 2010, accoglie la domanda di due coniugi, per i danni subiti dagli stessi in conseguenza dell’omessa tempestiva scoperta di gravi malformazioni del feto, durante la seconda gravidanza dell’attrice; in particolare, l’errore diagnostico ha impedito alla gestante di ricorrere all’aborto terapeutico nei primi 90 giorni di gestazione, così che l’aborto è stato effettuato in seguito, a gravidanza ormai avanzata.

L’errore, nel caso in esame è stato causato del laboratorio che ha analizzato il campione: l’errore era evidente poichè il successivo esame di cordocentesi effettuato dallo stesso laboratorio il 13 ottobre.2003 dava un risultato (opposto) da quello ottenuto con la villocentesi praticata il 17.7.2003.

Il danno imputabile alla condotta negligente del laboratorio è costituito dal ritardo di circa tre mesi nella diagnosi della patologia da cui il feto era affetto e che doveva essere rilevata non nel mese di ottobre ma già in quello di luglio

Detto ritardo ha comportato un’invalidità temporanea della gestante, dovuta al prolungamento della gravidanza, che il perito di ufficio ha quantificato in 70 giorni al 50%.

A tale quantificazione del c.t.u. devono poi aggiungersi 10 giorni di ITT per il ricovero e la successiva convalescenza conseguente ad un aborto a gravidanza avanzata.

Inoltre, il c.t.u. ha riscontrato uno stato depressivo della paziente, suffragato anche da una consulenza medica di parte, ma ha concluso che tale stato, derivante sicuramente dall’aborto, avrebbe potuto conseguire anche all’aborto praticato entro il terzo mese e frutto, comunque, di una scelta della gestante.

Secondo il Giudice la conclusione del perito di ufficio non è condivisibile, perché  durante la gravidanza si crea un rapporto molto forte tra la gestante ed il feto, che si rafforza e cresce con il passare dei giorni e con il modificarsi del corpo della donna, che acquisisce man mano la consapevolezza della nuova vita che si sviluppa al suo interno.

Per la gestante è, quindi, sicuramente meno difficile affrontare un’interruzione della gravidanza

entro il terzo mese che non in fasi più avanzate, in cui avverte in maniera significativa la presenza del bambino.

Alla luce di tale ragionamento, anche se la scelta dell’attrice di interrompere la gravidanza, per la grave patologia da cui il feto risultava affetto, sarebbe stata in ogni caso dolorosa, probabilmente non avrebbe avuto le gravi ripercussioni psicologiche che il c.t.u. ha riscontrato

alla visita.

Con riguardo poi alla quantificazione dei postumi, sulla base della consulenza di parte e della documentazione medica in atti, essi sono stati  quantificati dal Tribunale in un’invalidità non superiore al 5%, tenuto conto dell’assenza di documentazione medica in atti e della circostanza che comunque l’attrice avrebbe dovuto affrontare un aborto, sia pure entro il terzo mese di gravidanza.

Per questa ragione,tenuto conto dell’età dell’attrice al momento dell’aborto (34 anni), è riconosciuta la somma di 4.805,86 per il 5% di postumi invalidanti permanenti, oltre euro 424,80 per 10 giorni di invalidità totale (euro 42,48 al giorno), nonche´ euro 1.486,80 per 70 giorni di invalidita` parziale al 50%.

Con riguardo, invece, al danno morale ed esistenziale, il cui risarcimento è stato richiesto anche dal marito dell’attrice, secondo dal Tribunale dalle dichiarazioni testimoniali è emerso in maniera univoca che l’aborto, dopo una gestazione di sei mesi che aveva ingenerato fondate aspettative nella coppia, ha determinato uno squilibrio nella vita familiare, sia nel rapporto tra i coniugi, sia in quello con il precedente figlio.

Tali ripercussioni, analiticamente descritte in citazione e confermate dal testimone escusso, hanno comportato indubbiamente una turbativa della vita familiare ed una lesione apprezzabile di beni e diritti costituzionalmente protetti, per i quali si riconosce agli attori il risarcimento.

In tal modo, è stata riconosciuta in via equitativa la somma di euro 10.000,00 al marito e la somma di euro 15.000,00 alla moglie.

                                

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