Il bene entra in comunione legale solo se il coniuge, socio di una cooperativa edilizia, acquista la titolarità dell'alloggio dopo il matrimonio - Cassazione, Seconda Sezione, 26 luglio 2011 n. 16305

Un marito convenne in giudizio la moglie separata per sentir accertare il proprio diritto di proprietà esclusiva relativamente ad un appartamento, facente parte di un complesso edilizio realizzato da una società cooperativa.

Sostenne il marito in sua difesa: - che originariamente socia di detta cooperativa era sua madre; - che solo a seguito del recesso della madre egli era potuto subentrare nella posizione giuridica di quest'ultima; che la madre, nel comunicare tale recesso dalla società, aveva anche manifestato la volontà che le unità immobiliari per le quali aveva già versato parte del corrispettivo venissero assegnate al figlio; - che prima del matrimonio, era stato formalmente immesso nel possesso delle unità immobiliari in questione; - che il corrispettivo per l’acquisto e il pagamento delle rate di mutuo erano stati regolati con danaro personale; - che, quindi, il bene non era mai entrato a far parte del regime di comunione legale tra coniugi.

Di diverso avviso i Giudici del merito e poi la Corte di Cassazione - sentenza 26 luglio 2011 n°16305: 

-   la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod. civ., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi le semplici situazioni obbligatorie, per la loro stessa natura relativa o personale, pur se strumentali all'acquisizione di una res.

-   Pertanto, in tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore).

-   Nel caso in esame detta l’assegnazione è avvenuta dopo la celebrazione del matrimonio e, pertanto, il bene immobile rientra nel regime di comunione legale.

-   In altri termini: solo nel caso di donazione diretta dell’appartamento, il bene avrebbe potuto essere considerato un bene di proprietà esclusiva, sottratto al regime di comunione legale.

-   E quindi irrilevante la posizione obbligatoria precedente alla formale stipula dell’atto pubblico di trasferimento del diritto dominicale: la semplice qualità di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della communio inciders familiare (v., in tal senso, Cass. n.12382/05 e n. 4757/98).

 La sentenza in esame così conferma la prevalente giurisprudenza.

              

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