Il coniuge che si accolli l'integrale pagamento del mutuo sulla casa coniugale assegnata in sede di separazione o divorzio all'altro coniuge, può richiedere e ottenere la riduzione del contributo di mantenimento: Cass. 25 giugno 2010 n°15333
Se dovete versare l’assegno di mantenimento e pagare anche il mutuo, potreste aver diritto ad una riduzione della quota dovuta al coniuge.
Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza 25 giugno 2010 n.15333, riconoscendo che «è legittima la decurtazione dell’assegno di mantenimento» nel caso in cui «il coniuge cui spetta l’obbligo dell’assegno paga interamente la rata del mutuo della casa coniugale».
Questo per non compromettere ulteriormente la posizione economica del soggetto, sul quale incombe sia il peso di un mutuo che l’assegno di mantenimento al coniuge, entrambi da corrispondere mensilmente.
Nel caso specifico esaminato dagli Ermellini, la casa coniugale era stata acquistata in regime di comunione dei beni e poi assegnata alla moglie, pur mancando la presenza di figli (diversamente da quanto abitualmente avviene)
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