Il d.lgs n. 122/05, che tutela i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, non si estende ai contratti preliminari di immobili esistenti solo "su carta" - Cass. civ. 10 marzo 2011 n. 5749

Viene respinta, sia in primo grado che in appello,  “la richiesta di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita di un terreno edificabile da parte di una società che si era impegnata a dare in permuta ai venditori alcuni immobili che avrebbe costruito sull’area”.
Ma il giudizio di Cassazione ha un diverso esito.
La Corte, II^ sezione, con sentenza 10 marzo 2011 n. 5749, pronunciandosi per la prima volta sulla normativa di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, introdotta dal d.lgs n. 122 del 2005, ritiene (così come la maggioritaria dottrina), che tale regime giuridico di protezione non si applichi ai contratti preliminari di immobili esistenti solo sulla carta ma esclusivamente a quelli per i quali sia stato già richiesto il permesso di costruire, secondo la definizione contenuta nell’art. 1 lettera d) del suddetto decreto con la conseguenza che i preliminari sopra indicati sono da ritenersi validi
Risultano quindi tutelati gli immobili che si trovano in uno stadio compreso tra la richiesta del permesso di costruire e il completamento dell’opera.
Non vi è invece spazio per vietare i preliminari su immobili solo progettati, per i quali non è nemmeno necessaria la fideiussione da parte del costruttore.

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