Il diritto di prelazione e di riscatto ai sensi della legge 392/78 e della giurisprudenza di legittimità - parte terza
Diritto di riscatto ex art.39
In caso di violazione del diritto di prelazione in caso di vendita, l’art. 39 prevede la possibilità per il conduttore di esercitare il diritto di riscatto:
“Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all’articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, l’avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell’atto notificato con cui l’acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l’acquirente o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio”.
Il diritto al riscatto sorge, pertanto se:
- il locatore non ha provveduto alla notificazione di cui all’art. 38;
- se nella comunicazione era indicato un prezzo superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento.
A tal fine il diritto deve essere azionato entro 6 mesi dalla trascrizione e, successivamente, il conduttore deve procedere al pagamento del prezzo entro 30 giorni decorrenti, alternativamente da:
- dalla prima udienza (in caso di mancata opposizione);
- dalla ricezione dell’atto con cui l’acquirente comunica che non intende opporsi;
- dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce, in caso di opposizione, il diritto di riscatto.
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