Il figlio che vive e lavora saltuariamente fuori città non perde il diritto di abitare nella casa familiare - Cass. 22 marzo 2010 n. 6861
La Corte di Cassazione, con sentenza n°, 22 marzo 2010, n. 6861 ha precisato che la presenza del figlio nella casa familiare, soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro, anche per non brevi periodi, non può far venir meno di per sé il requisito dell'abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano.
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