Il genitore non affidatario non può contestare le spese straordinarie per i figli
La vicenda riguarda una coppia di coniugi la cui figlia dopo la separazione era stata affidata soltanto alla madre mentre il padre era stato condannato a mantenerle entrambe, spese straordinarie incluse. Il padre si duole che tali spese vengano decise esclusivamente dalla moglie.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8676 del 12 aprile 2010, ha stabilito che: - in regime di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario non può contestare le decisioni del genitore affidatario sulle spese straordinarie ed è obbligato alla contribuzione delle stesse per i figli minori anche quanto non siano state concordate con l’altro coniuge; al fine di evitare l’arbitraria scelta di tale spese da parte dell’affidatario, può fare domanda di affidamento congiunto per partecipare quindi a tutte le decisioni sui figli.
L'art. 6, comma 4 della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio), applicabile nel caso in esame della Corte, infatti, prevede che: «il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse».
In base a questa norma è chiaro che il genitore non affidatario non ha diritto di interloquire sulle spese straordinarie, a meno che non si tratti di questioni di particolare interesse o che il coniuge affidatario abbia preso decisioni dannose per i figli stessi.
Per partecipare a tutte le decisioni sui figli è, quindi, necessario ottenere l'affidamento congiunto.
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