Il Giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale nel caso di dichiarazioni che, per il loro tenore evasivo o non attendibile, risultino equiparabili alla mancata risposta . Cass. 31 marzo 2010 n.7783

Ai sensi dell'art.  232 c.p.c.  (Mancata risposta) " Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all’interrogatorio, dispone per l’assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.In sede di interrogatorio formale, il convenuto risponde ripetutamente con “non ricordo”.

E' evidente, quindi, che il legislatore, con tale testuale formulazione, ha inteso equiparare, a detti fini probatori, sia l’omessa risposta sia i comportamenti comunque reticenti.

Secondo la Corte di Cassazione, nella vicenda in esame, la condotta in sede di interrogatorio formale del procuratore speciale della resistente (caratterizzata di risposte evasive  tipo “non ricordo,  deve ritenersi equiparabile, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, alla mancata risposta, con conseguente applicazione di tale norma al caso di specie e connesso esercizio del potere discrezionale del giudice del merito (e quindi anche della Corte territoriale) in ordine alla rilevanza probatoria di detto comportamento.

Ha quindi la Corte d’Appello, sia nel non tener conto di tale disposto normativo, sia nel non valutarlo compiutamente sul piano probatorio (così come indicato nell’art. 232 c.p.c.).

Pertanto, a seguito della cassazione sul punto della sentenza impugnata ed al conseguente rinvio, è stato  enunciato il seguente principio di diritto: il disposto dell’art. 232 c.p.c., nella parte in cui statuisce che “il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio”, è applicabile anche in caso di dichiarazioni che, per il loro tenore evasivo o non attendibile (come nel caso di specie), risultino equiparabili alla “mancata risposta”.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE -
31 marzo 2010, n.7783 -

Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 232 c.p.c. e relativo difetto di motivazione in quanto la Corte di merito, “dopo aver individuato in modo corretto la natura del contratto di transazione, ha reso un’interpretazione del tutto errata delle sue clausole, non avvedendosi delle molteplici violazioni dell’accordo in cui è incorsa la X Auto”. Si aggiunge che “in particolare, la sentenza impugnata viola in modo palese l’art. 232 c.p.c., nella parte in cui afferma che la deducente non avrebbe provato l’effettivo svolgimento delle numerose gare d’appalto svolte dalla X nel periodo giugno 1990 aprile 1992 alle quali non è stata inviata a partecipare.”.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 210 c.p.c. e relativo difetto di motivazione, in ordine alla relativa istanza istruttoria proposta dalla S..
Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c., e relativo difetto di motivazione in ordine all’interpretazione dell’accordo in data 31.5.1990.
Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 1362, 1371 c.c., relativo difetto di motivazione, in ordine “all’altro palese profilo di illegittimità che inficia la sentenza impugnata riguarda la decisione resa sull’ulteriore domanda risarcitoria, con la quale la S. ha denunciato il reiterato inadempimento da parte della X del contratto Alfa Lancia, avente ad oggetto la sverniciatura di parti di automobili.
Fondato è il primo motivo di ricorso con conseguente assorbimento delle censure di cui agli altri motivi.
Censurabile è la decisione in esame là dove, in relazione al dedotto inadempimento di X Auto nei confronti dell’odierna ricorrente, per non aver consentito a quest’ultima, contrariamente agli obblighi assunti, in sede di accordo transattivo, di partecipare a gare di appalto “considerandole affidate”, afferma che “nonostante le considerazioni svolte in proposito da parte appellante (che ruotano tutte attorno alla scarsa attendibilità delle dichiarazioni di ignoranza delle circostanze dedotte a prova per interpello), appare assorbente il rilievo che non è applicabile alla fattispecie il disposto di cui all’art. 232 c.p.c. che presuppone la non presentazione della parte all’udienza fissata per l’interrogatorio formale o il rifiuto di rispondervi senza giustificato motivo e non già una risposta considerata evasiva o non attendibile. Non è quindi applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 232 c.p.c. e conseguentemente l’istituto ivi contemplato, tanto più che sono carenti gli ulteriori elementi di prova nel cui complessivo contesto e alla cui luce la legge impone di valutare la mancata risposta, non assimilabile di per sé ad una mera finta confessione”.
Tale statuizione è fortemente censurabile.
Innanzi tutto l’art. 232 c.p.c. in questione statuisce che le ipotesi collegabili al “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo…”, costituiscono i presupposti perché il giudice, valutati gli altri elementi probatori, possa ritenere, sulla base del suo potere discrezionale, “come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio”; è evidente, quindi, che il legislatore, con tale testuale formulazione, ha inteso equiparare, a detti fini probatori, sia l’omessa risposta sia i comportamenti comunque reticenti.
Nella vicenda in esame, la condotta in sede di interrogatorio formale del procuratore speciale dell’odierna resistente (caratterizzata di dichiarazioni tipo “non ricordo”, come si evince dall’impugnata decisione) deve ritenersi senz’altro equiparabile, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, alla mancata risposta, con conseguente applicazione di tale norma al caso di specie e connesso esercizio del potere discrezionale del giudice del merito (e quindi anche della Corte territoriale) in ordine alla rilevanza probatoria di detto comportamento; ha errato, dunque, la Corte d’Appello, sia nel non tener conto di tale disposto normativo, sia nel non valutarlo compiutamente sul piano probatorio (così come indicato nell’art. 232 c.p.c.).
Inoltre, insufficiente e generica è la motivazione nel punto in cui, senza ulteriori specificazioni, si limita ad affermare che l’inapplicabilità del 232 c.p.c. deriva anche dalla carenza di ulteriori elementi probatori.
Pertanto, a seguito della cassazione sul punto della sentenza impugnata ed al conseguente rinvio, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: il disposto dell’art. 232 c.p.c., nella parte in cui statuisce che “il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio”, è applicabile anche in caso di dichiarazioni che, per il loro tenore evasivo o non attendibile (come nel caso di specie), risultino equiparabili alla “mancata risposta”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa l’impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione

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