Il godimento della casa coniugale di proprietà comune da parte di uno solo dei coniugi separati deve essere conteggiato ai fini della quantificazione dell'assegno - Cassazione Civile 28 dicembre 2010 n. 26197

 

 

Il caso in esame.

Il Tribunale di Patti, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da due coniugi condannava il marito a corrispondere all’ex coniuge un assegno mensile di € 250,00.

La Corte di appello di Messina riduceva l’importo dell’assegno ad € 150,00, in considerazione della diversità tra i redditi delle parti, in quanto, a suo avviso, non poteva essere valutato a favore del marito il godimento della casa coniugale, che era di proprietà comune.

Avverso la pronuncia di appello, entrambi i coniugi hanno promosso ricorso per Cassazione.

Il marito ha impugnato la sentenza di secondo grado per aver attribuito l’assegno di divorzio all’ex moglie sulla base del solo calcolo aritmetico delle retribuzioni di ciascuno dei coniugi, non considerando i presupposti cui detto assegno è collegato dalla giurisprudenza, costituiti dal pregresso tenore di vita durante il matrimonio non documentato dalla controparte.

La moglie, a sua volta ha censurato la sentenza della Corte di Appello per avere ridotto l’importo dell’assegno sull’errata supposizione che la stessa, comproprietaria della casa coniugale, avrebbe potuto chiedere la restituzione della propria porzione, senza considerare che il Tribunale aveva attribuito al marito il godimento della casa coniugale il che comportava un beneficio economico per l’ex coniuge.

La Corte, con sentenza 28 dicembre 2010 n. 26197, ha chiarito i principi che regolano il diritto all’assegno divorzile, e i criteri per la sua determinazione.

Secondo la Corte:

- l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, risulta fondato esclusivamente sulla circostanza che quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, per cui il rapporto di consequenzialità tra la mancanza dei mezzi adeguati e il diritto all’assegno assume carattere esclusivo, nel senso che per l’attribuzione dell’assegno, nessun’altra ragione può avere rilievo,
mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale e economico alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati a operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si sia risolto positivamente e quindi a incidere unicamente sulla quantificazione dell’assegno stesso.

- Quanto all’importo dell’assegno, la Corte ha sottolineato che al fine della determinazione dell’assegno divorzile il giudice di merito deve valutare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest’ultima sia tale da consentire al richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia.

- Il criterio di determinazione dell’entità dell’assegno in funzione “del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” fa riferimento a quello normalmente godibile in base alle potenzialità economiche derivanti dai redditi percepiti, sì che la consistenza dello stesso deve ritenersi dimostrata, in via presuntiva, sulla base della documentazione attestante tali redditi da parte del coniuge istante per l’assegnazione.

- Con ciò, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata, incentrando la valutazione e la comparazione sui diversi redditi delle parti e confermando che quello dell’uno aveva consistenza quasi doppia rispetto a quello dell’altra, aveva apprezzato le condizioni economiche dei coniugi in termini di indubitabile prevalenza rispetto a tutti gli altri criteri.

 

- Tuttavia, La Corte di Appello ha ritenuto che nella valutazione non dovesse essere apprezzato il godimento da parte del marito della casa coniugale che egli aveva continuato a abitare, pur dopo che i figli, divenuti autonomi, si erano trasferiti altrove, perché di proprietà comune e perché l’ex coniuge in qualunque momento avrebbe potuto chiederne la divisione.

- La Cassazione è stata di diverso avviso: il Giudice del merito avrebbe dovuto tener conto l’intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge, cioè a dire  non solo i redditi in denaro, ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione.

- Tale principio deve trovare applicazione sia nell’ipotesi che l’immobile di proprietà o nella disponibilità del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno, venga assegnato al coniuge affidatario dei figli minori, sia nell’ipotesi in cui il godimento della immobile venga riconosciuto al coniuge titolare di un diritto reale o obbligatorio, stante che, in entrambi i casi, l’utilizzazione della casa costituisce una utilità valutabile sul piano economico, che si aggiunge al reddito goduto alterando l’equilibrio delle posizioni patrimoniali dei due coniugi quali risultavano in base alla considerazione esclusiva dei redditi di ciascuno degli stessi.

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