Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è il soggetto legittimato passivo ai pagamenti dei Decreti emessi dalle Corti d'appello per illegittima durate dei processi (c.d. Legge Pinto) T.A.R. di Perugia con la sentenza n. 320 del 3 ottobre 2011

Il T.A.R. Perugia si inserisce nel dibattito giurisprudenziale relativo alla legittimazione passiva nei giudizi di ottemperanza dei decreti di condanna per eccessiva durata del processo (legge Pinto), proponendo una soluzione ragionevole e pragmatica (forse anche per evitare ulteriori condanne da parte della C.E.D.U.).

Conferma Il Giudice la necessità di citare in giudizio davanti alla Corte d'Appello non più o almeno non solo il Ministero della Giustizia ma anche direttamente il Ministero dell'Economia e delle Finanze, unico legittimato al pagamento delle somme dovute.

Ad avviso del T.A.R. "il pagamento di tutti gli indennizzi conseguenti all'applicazione della L. n. 89/2001(c.d. Legge Pinto) può ritenersi legislativamente concentrato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di "razionalizzare le procedure di spese ed evitare maggiori oneri finanziari." (art. 1 comma 1225 L. 27 dicembre 2006 n. 296).

Ciò in quanto l'ultimo periodo di detto comma 1225 prevede misure organizzative proprio per fronteggiare gli adempimenti di cui al precedente comma 1224, recante appunto alcune modifiche alla ridetta L. n. 89/2001. Conseguentemente, per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sia l'unico organo cui la legge attribuisce il potere - dovere di effettuare i pagamenti degli indennizzi ex. L. n. 89/2001, prescindendo da quale sia l'organo di volta in volta convenuto in giudizio e condannato ai sensi della legge stessa: infatti il debitore è lo Stato, quale persona giuridica unitaria, indipendentemente dall'identità dell'organo che ha resisitito nel giudizio conclusosi conil decreto del quale si chiede l'ottemperanza (sentenza n. 220/2011, del 3/10/2011).

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