Il notaio non effettua le visure con conseguente vendita di un immobile gravato da pignoramento: sì alla responsabilità e al risarcimento, ma non in forma specifica - Cassazione, Sez. III, 20 luglio 2010, n. 16905
I giudici della III sezione civile della Corte di cassazione, nella sentenza n. 16905 del 20 luglio 2010 hanno rigettato il ricorso con cui si chiedeva la condanna del professionista alla cancellazione di tutte le trascrizione pregiudizievoli e all'eliminazione dei danni provocati dalle omesse visure, nonché al pagamento di una somma per liberare l'immobile dai vincoli che avevano impedito agli acquirenti di godere di un bene libero e pienamente disponibile così come dichiarato nell'atto pubblico di trasferimento immobiliare.
Argomenta
- per il notaio richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei pubblici registri, attraverso la loro visura, rappresenta, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente, di talché l’inosservanza dello stesso dà luogo a responsabilità ex contractu del notaio medesimo per inadempimento della prestazione d’opera intellettuale demandatagli.
- Tuttavia l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista che abbia violato i propri obblighi, può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato.
- Ai fini dell’accertamento di tale danno è dunque necessario valutare se i clienti avrebbero, con ragionevole certezza, potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione
- L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri obblighi può essere accolta se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato.
- l professionista dovrà pagare quindi soltanto gli esborsi connessi alla sottoscrizione del rogito.
» clicca qui per TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
pubblica su facebook

