Il paziente-danneggiato deve provare solo il contratto con il sanitario, l'aggravamento della malattia o l'insorgenza di nuove patologie - Tribunale di Piacenza 19 novembre 2009 n°764
E’ ormai consolidato il principio giuridico secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per l’adempimento o per il risarcimento del danno - così come nella presente controversia - deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. n. 13533/01,Cass. n. 341/2002, Cass. n. 16092/2002, Cass. n. 6395/2004, Cass. n. 1743/12007, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 22361/2007). Analogo principio è stato affermato con riguardo all’inesatto adempimento, mediante il rilievo che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento.
L’applicazione di tale principio all’onere della prova nelle cause di responsabilità professionale comporta - secondo quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 577 dell’11 gennaio 2008 n. 577 e, in precedenza, dalla terza sezione nella sentenza n. 10297 del 28 maggio 2004 - che il paziente il quale deduce l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria, deve provare il contratto e allegare l’inadempimento del sanitario, mentre resta a carico del debitore l’onere di provare l’esatto adempimento.
Il paziente deve provare, in particolare, l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, restando a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva dunque più, contrariamente a quanto affermato nelle precedenti pronunce di legittimità, quale criterio di distribuzione dell’onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa; restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà.
Del resto, osserva la Corte, "porre a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova dell’esatto adempimento della prestazione medica, soddisfa in pieno a quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che va accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell’effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla. Infatti, nell’obbligazione di mezzi il mancato o inesatto risultato della prestazione non consiste nell’inadempimento, ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione. In queste obbligazioni in cui l’oggetto è l’attività, l’inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell’esecuzione della prestazione, cosicché non vi è dubbio che la prova sia ‘vicina’ a chi ha eseguito la prestazione; tanto più che, trattandosi di obbligazione professionale, il difetto di diligenza consiste nell’inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto" (Cass. 28 maggio 2004, n. 10297).
In conclusione: il paziente danneggiato che chiede il risarcimento deve limitarsi a provare il contratto con la struttura sanitaria o il "contatto sociale" con il medico, l’aggravamento della malattia o l’insorgenza di una nuova patologia. All’ammalato-creditore basterà allegare un inadempimento del debitore che sia "qualificato", cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato: starà poi al debitore dimostrare che l’inadempimento non c’è stato o che, pur esistendo, esso non è stato rilevante sotto il profilo eziologico.
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