Il pedone investito può agire per il risarcimento del danno contro la compagnia designata dal Fondo di garanzia pur non avendo previamente identificato il pirata della strada - Cass. 14 gennaio 2011 n. 745

Alle vittime di incidenti stradali viene riconosciuto da Cass. 14 gennaio 2011 n. 745 maggiore tutela. 

Secondo la Corte:

 - il soggetto investito da un veicolo può, infatti,  agire direttamente, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a), per il risarcimento del danno contro la compagnia designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, senza dover dimostrare di non aver potuto prendere il numero di targa del mezzo coinvolto;

- e  ciò in quanto "la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, quanto all'avvenuto evento a opera di ignoti, non richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa e onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare l'esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto".

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