Il principio di non contestazione implica un onere di allegazione ma non di inversione dell'onere della prova - Tribunale di Catanzaro ordinanza 29 ottobre 2009
L’art. 115 c.p.c., a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 69/2009 afferma che il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m. nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
La disposizione traduce in norma cogente un principio già affermato dalla Cassazione, con sentenza 5 marzo 2009 n. 5356: "... l’aver impugnato e contestato la domanda formulata dalla controparte perché infondata in fatto ed in diritto" riguarda una affermazione difensiva assolutamente generica.
È, al contrario, specifica una contestazione che contrasta il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Il principio della necessaria contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, come rileva la dottrina, è "di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l’onere probatorio delle parti ed in specie dell’attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale".
È bene precisare che il principio della contestazione specifica non implica inversione dell’onere della prova.
L’onere di cui all’art. 115 c.p.c. non è onere probatorio, ma onere di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili.
Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
Altrimenti detto, la contestazione specifica ha il compito di delimitare il thema probandum: solo con una contestazione specifica il fatto oggetto di contestazione assurge a fatto oggetto di prova, ed ovviamente le conseguenze di una eventuale mancata prova vengono ripartite secondo il criterio generale di cui all’art. 2697 c.c.
Se, al contrario, siffatta contestazione non viene posta in essere, il fatto non contestato (o contestato genericamente) non ha bisogno di essere provato.
Tale principio, peraltro, va coordinato con il principio di vicinanza della prova: cioè, la specificità della contestazione varierà a seconda della vicinanza del contestatore al fatto da contestare. Infatti, la Cassazione afferma che "negare il fatto avverso", tout court, equivale a contestazione generica e ribadisce che: I) contestare sostenendo che la parte avversaria non ha provato i fatti dedotti ed allegati costituisce una contestazione meramente apparente, come tale equivalente alla "non contestazione"; II) in tanto può operare il principio di non contestazione in quanto le circostanze oggetto della contestazione siano "nella sfera di conoscenza e di disponibilità del contestatore" (Cass. civ. 15 aprile 2009 n. 8933).
pubblica su facebook

