Il principio di non contestazione non trova applicazione ove vengano in rilievo diritti non disponibili, come nel caso di azione per il disconoscimento della paternità - Tribunale di Varese ordinanza 27 novembre 2009

 La Legge 69 del 2009, manipolando l'art. 115 c.p.c., ha tipizzato il principio di non contestazione, già invalso nella giurisprudenza di legittimità.

L'applicazione di tale principio comporta che il "fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza" (Cassazione civile, sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078).
L'onere di non contestazione determina, dunque, disposizione dei fatti posti a fondamento delle domande (vuoi del convenuto; vuoi dell'attore), con conseguente incidenza sullo stesso oggetto della causa.
E, però, pur nel silenzio del Legislatore del 2009, deve ritenersi, in conformità alla prevalente opinione dottrinale, che il principio di non contestazione non possa trovare applicazione ove vengano in rilievo diritti non disponibili.
Un limite all'operatività del principio de quo va, cioè, rinvenuto nelle procedure in cui vengano in rilievo diritti indisponibili della persona e, dunque, interessi per cui è posto a garanzia e controllo il giudice: tipico proprio il caso dei procedimenti in materia di famiglia ove siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive primarie dei minori.

Nel caso recentemente esaminato dal Tribunale di Varese, essendo coinvolta la stessa identità personale del minore (si trattava di un’azione per il disconoscimento della paternità), la non contestazione è inidonea a rendere provati i fatti non contestati anche per evitare che un accordo tacito o implicito delle parti possa addirittura determinare un mercanteggiare degli status.
La non contestazione, dunque, non trova applicazione in caso di azione ex art. 244 c.c.
 

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