Il punto sugli strumenti a disposizione del condominio nel caso in cui l'amministratore uscente non effettui il passaggio di consegne - Tribunale di Bari 17 marzo 2010 n. 967

Il Tribunale di Bari con la sentenza 17 marzo 2010 n°967, aderendo al prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 16 agosto 2000 n°10815), ha affermato che «l’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell’art. 1713 c.c., alla scadenza l’amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio».

Obblighi dell’amministratore uscente: per legge, alla cessazione del suo mandato, l'amministratore ha l'obbligo di restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio dello stesso, vale a dire: tutto ciò che ha in cassa, tutta la documentazione concernente la gestione, le chiavi dei locali comuni … (così da ultimo Cass. 10815/2000; Cass. 13504/1999; Trib. Genova 3.7.2007; Trib. Catania 15.3.2007; Trib. Bologna 18.5.1999). 

Poteri del nuovo amministratore: nel caso d’inadempimento a detto obbligo di consegna, l’amministratore in carica, tentato il recupero della documentazione in via bonaria, è legittimato ad agire in giudizio (art. 1130 c.c.), senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare.

Diritti e azioni in favore del condominio:1)   in primo luogo, è opportuno promuovere un ricorso in via d’urgenza (700 c.p.c.) per ottenere dal Tribunale l’ordine di immediata riconsegna di tutte le cose, di pertinenza condominiale, in suo possesso; 2)   all’esito del predetto procedimento, si può proporre un giudizio civile ordinario, sempre davanti al Tribunale, anche al fine di ottenere la condanna dell’amministratore uscente al  risarcimento del danno subito (in tale caso sarà ovviamente necessario fornirne prova); 3)   da ultimo: «il comportamento di un amministratore di condominio che omette ingiustificatamente di consegnare la documentazione contabile, richiesta dal nuovo amministratore, integra appropriazione indebita aggravata dall'art. 61 n. 11 c.p., che ricorre sempre ogniqualvolta sussista una situazione che renda più agevole l'inversione del possesso» (così Trib.  Roma  sez. IV^ 2 febbraio 2010).

Valenza probatoria del verbale di consegna: infine val la pena di rammentare che il conto di gestione o il verbale di passaggio delle consegne sottoscritti dall'amministratore subentrante non hanno valore di ricognizione di debito da parte del condominio ove il debito non risulti dal rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, e ciò in quanto il nuovo amministratore, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dall' amministratore uscente. Pertanto, l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti del precedente amministratore da parte dei condomini per l'importo corrispondente all'eventuale disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese effettuate d'iniziativa dell' amministratore. Pertanto, deve essere annullato il decreto ingiuntivo che trovi fondamento sul detto verbale di passaggio di consegne (in tal senso Trib  Roma   12 agosto 2009 n. 17349).

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