Il singolo condomino ha diritto di procedere al distacco dall'impianto condominiale centralizzato. Corte di Cassazione, II Sezione, 29 settembre 2011 n. 19893
Ritiene la Corte che non osta al distacco il divieto contenuto nel regolamento di condominio contrattuale:
- l'art. 1138 c.c., nel porre un limite all'efficacia del regolamento condominiale, stabilisce che quest'ultimo non può menomare i diritti di ciascun condomino, risultanti "dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso può derogare alle disposizioni degli artt. 1118 comma 2, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137";
- pertanto la clausola del regolamento che prevede il divieto di distacco dalla rete condominiale centralizzata deve essere disapplicata se non addirittura considerata nulla;
- prevalgono sul regolamento le norme sul risparmio energetico sussistendo il preminente interesse generale a non ostacolare tale operazione: l'impianto di riscaldamento autonomo è più efficiente rispetto a quello condominiale. Tra l'altro il Legislatore, allo scopo di promuovere il risparmio energetico e di ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera - da un lato - ha incentivato la trasformazione degli impianti condominiali in impianti autonomi mentre - dall'altro - ha addirittura vietato, per le nuove costruzioni, che vengano realizzati impianti di riscaldamento centralizzati.
In conclusione: giustifica la separazione della singola unita immobiliare dall'impianto comune l'esigenza di contenere il risparmio energetico
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