IL Tar Lazio rimette alla Corte Cotistuzione le questioni di legittimità sollevate in relazione agli articoli 5 e 16 del D. Lgs. 28/2010 (medizione civile e commerciale)
La prima sezione del Tar del Lazio con l’ordinanza depositata in data 12/04/2011 ha accolto il ricorso proposto da svariati organismi dell’Avvocatura, nel quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale di alcune norme del decreto legislativo n. 28 del 2010, che ha introdotto la media conciliazione obbligatoria nel nostro ordinamento. Le norme esaminate e dal T.A.R. Lazio, sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale, sono l'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione civile l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione, che diviene, quindi, condizione di procedibilità della domanda giudiziale, da sollevarsi anche d'ufficio) e l' art. 16 che ha per oggetto gli organismi di mediazione che diano garanzie di serietà ed efficienza. Dette norme, secondo il TAR, potrebbero essere fondatamente in contrasto con gli articoli 24 e l'articolo 77 della Costituzione. Il Governo, secondo il Tar non pare abbia rispettato i criteri direttivi posti della legge delega, che escludeva l'obbligatorietà della mediazione per poter esercitare la tutela giurisdizionale.
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