Il Tribunale di Varese, Est. Buffone, con sentenza 3 febbraio 2012 e la liquidazione delle spese di lite a seguito dell'abrogazione delle tariffe forensi
Afferma giustamente Il Tribunale di Varese, Est. Buffone, con sentenza 3 febbraio 2012 che il giudice, a seguito dell'abrogazione delle tariffe forensi (art. 9 d.l. 1/2012), nel liquidare il compenso all’Avvocato: - deve fare applicazione dell’art. 2225 cod. civ.; - può, quindi, in applicazione di detta norma, fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese (art. 75 d.a.c.p.c.); - deve comunque tener presente che il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di Giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell’Avvocato non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente.
Tribunale di Varese, Est. Buffone - sentenza 3 febbraio 2012
... omissis... Il difensore della parte attrice ha versato in atti propria nota spese redatta ai sensi D.M. 8 aprile 2004 n. 127 (regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali).
Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha previsto, all’art. 9, comma I, l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. L’art. 9 citato, al comma II, prevede che – ferma restando l’abrogazione delle tariffe – nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Un primo precedente giurisprudenziale intervenuto in materia (Trib. Cosenza, ord. 26 gennaio 2012, est. G. Greco) ha ritenuto che lo jus superveniens (ritenuto immediatamente applicabile alle controversie pendenti) abbia di fatto comportato la caducazione del criterio liquidatorio tariffario, da parte del giudice, a prescindere dalla presenza di una controversia tra avvocato e cliente ma in ogni caso in cui il magistrato debba procedere alla determinazione del compenso spettante al difensore per l’attività professionale profusa nell’esercizio del mandato. Sulla base di tale presupposto, lo stesso Ufficio giudiziario (Trib. Cosenza, ord. 1 febbraio
Nonostante il pregio delle ragioni da cui trae linfa l’ordinanza calabrese di remissione, reputa questo Tribunale che, per la liquidazione del compenso dell’Avvocato, in difetto di normativa ministeriale, non si registri un vacuum legis sospettabile di incostituzionalità.
Giova ricordare, infatti, che, in assenza di tariffe professionali, il sistema normativo contiene una difesa immunitaria ad hoc posto che l’art. 2225 c.c., quale norma generale, statuisce che in loro assenza il giudice può liquidare il compenso in relazione al risultato ottenuto dal professionista e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Trattasi di disposizione legislativa che non consegna al giudicante una “delega in bianco”, a rischio di arbitraria discrezionalità, in quanto non è equitativa in senso tecnico (v. Trib. Bologna, Sez. II, 28 giugno 2010), tenuto conto dei parametri oggettivi cui si ancora la liquidazione e del costume pretorio formatosi in calce all’art. 2225 c.c., che consente anche il riferimento a prestazioni analoghe (v. ad es., Trib. Milano, 31 luglio
Ebbene, nel caso di specie, il difensore della parte vittoriosa, ha depositato la sua nota spese, richiedendo il compenso per Euro
P.q.m.
Il Tribunale di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. …. dell’anno 2010, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. Accerta e dichiara l’inadempimento di MF, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l’effetto, condanna il convenuto MF, al versamento, in favore dell’attore, SP di Euro 5.800,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
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