Illegittima l'esclusione dalla gara d'appalto dell'impresa che, nell'oggetto della dichiarazione, abbia per errore materiale indicato una località diversa da quella cui si riferisce il bando di gara - T.A.R. Lazio 31 maggio 2010, n. 14157

 

Lo ha deciso il Tar del Lazio, nella sentenza 14157 del 31 maggio 2010, accogliendo il ricorso di un’azienda contro la sua esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di recupero della stazione ferroviaria di Vercelli.
La ditta, presentando la sua offerta, era incorsa in un errore materiale, avendo indicato, nella dichiarazione in cui illustrava il suo progetto, come località in cui sarebbero stati effettuati i lavori, la città di Biella invece di Vercelli.
La stazione appaltante l’aveva conseguentemente esclusa dalla gara.
Il Tar del Lazio ha  invece dato ragione all’impresa, giudicando illegittima la sua esclusione dalla gara, in quanto il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, consente di attenuare il rigore delle prescrizioni formali quando le stesse, per il loro contenuto intrinseco, non incidono sull'assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura di gara, né alterano le regole riguardanti la par condicio tra i concorrenti; va pertanto dichiarata illegittima l'esclusione dalla gara d'appalto dell'impresa che, nell'oggetto della dichiarazione, abbia per mero errore materiale indicato una località diversa da quella cui si riferisce il bando di gara, errore riguardante quindi l'oggetto e non il contenuto della dichiarazione stessa
L’amministrazione quindi, avrebbe dovuto rilevare la marginalità dell’errore e consentirne la regolarizzazione.
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