Improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta dopo il termine dimidiato (5 gg.) allorché l' opponente abbia assegnato all'opposto un termine inferiore a quello di cui all'art. 163bis cpc - Corte Cost. ordinanza 8 maggio
La Corte Costituzionale, con la recente ordinanza n°163 dell’8 maggio 2010, ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 647 e 165, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Messina nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l' opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l' opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all' opposto un termine inferiore a quello di cui all'art. 163- bis, c.p.c., in quanto:
- l’art. 3 Cost. è invocato nella motivazione dell’ordinanza, senza che tale parametro sia richiamato nel dispositivo;
- l’eventuale disparità di trattamento, con riguardo alla sanzione dell’improcedibilità per tardiva costituzione, è solo intuibile nel riferimento, che compare nella motivazione dell’ordinanza, alla mancata costituzione e alla tardiva iscrizione della causa a ruolo nel processo di primo grado, senza però che la motivazione sia adeguatamente sviluppata come discriminazione tra soggetti in posizioni processuali diverse (il che si risolve in carente motivazione sulla non manifesta infondatezza: ordinanze n. 191 del 2009, n. 114 del 2007 e n. 39 del 2005);
- che neppure la violazione dell’art. 24 Cost. è argomentata, dal momento che l’ordinanza richiama solo i principi del giusto processo, sicché il dubbio finisce per confluire nell’art. 111 Cost., sia per la creazione, da parte del diritto vivente, di una regola pregiudizievole per le parti, quella dell’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione, sia per l’assenza «di un adeguato vaglio giurisdizionale cui ogni persona ha diritto ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo»;
- che se dai principi del giusto processo discende il diritto ad un «equo vaglio giurisprudenziale», ciò non toglie che il processo debba esser governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (sentenze n. 11 del 2008 e n. 462 del 2006);
- che, sul punto, nulla dice il rimettente, anche solo per verificare la ragionevolezza della sanzione di improcedibilità dell’opposizione per tardiva costituzione dell’opponente, rispetto all’esigenza di certezza e di contenimento dei tempi processuali, sicché, anche in tal caso, si profila la manifesta inammissibilità per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, perché l’invocazione della disciplina dell’irrevocabilità della sentenza resa in esito al giudizio di opposizione, solo per decorso del termine annuale, investe un ordine di questioni, relativo alla stabilità delle decisioni rese dal giudice, che è diverso dalle sanzioni processuali per tardivo compimento di attività, per non dire che anche in tal caso vi è un termine di decadenza dall’impugnazione, che può essere più ristretto ove la sentenza sia stata notificata;
- che l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non costituisce disposizione da potere invocare come parametro al fine di affermare l’incostituzionalità delle norme denunciate, dal momento che la stessa costituisce solo norma interposta al fine di accertare la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., non invocato dal giudice a quo.
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