In presenza di un obbligo fiduciario si può chiedere, a norma dell'art. 2932 c.c., una sentenza idonea a tener luogo del contratto di cessione di quota di società di persone non stipulato - Cass. Sez. I^ 10 maggio 2010 n°11314

La Suprema Corte, con sentenza 10 maggio 2010 n°11314,affronta il tema del trasferimento di una quota di una società in nome collettivo, affermando che in presenza di un obbligo fiduciario verbale è possibile chiedere, a norma dell’art. 2932 c.c., una sentenza idonea a tener luogo del contratto di cessione di quota di società di persone non stipulato.

 Alcune osservazioni sul punto:
-mentre per le società per azioni vige il principio della libera circolazione della partecipazione sociale, nella società di persone vale le regola opposta.
- Quindi, la cessione della partecipazione - costituendo modificazione del contratto sociale - non é ammessa senza il consenso unanime degli altri soci. Da ciò discende che la cessione della quota sociale priva del consenso degli altri soci può determinare il trasferimento dei diritti patrimoniali inerenti alla qualità di socio, ma non anche del relativo status, atteso che l’ingresso di un nuovo socio postula un contratto sociale tra questo ed i vecchi soci.
- Si ricorda, ad ogni buon fine, che invece della quota nella sua globalità, il trasferimento potrebbe interessare anche i soli diritti patrimoniali, locazione di quota sociale. In tal caso non richiederebbe alcun consenso degli altri soci ed esaurirebbe i suoi effetti nella sfera del cedente e del cessionario, restando socio esclusivamente quest’ultimo..
- La cessione di quota di società di persone con patrimonio immobiliare non richiede la forma scritta, a norma dell’art. 1350 c.c., non comportando essa anche un trasferimento, dal cedente al cessionario, dei diritti immobiliari, che restano viceversa nella titolarità della società, che non è essa stessa parte del negozio di cessione (anche se, nella pratica, sarà quasi sempre scritta, poiché le modifiche dell’atto costitutivo debbono rivestire la stessa forma di quello).
- Anche se la quota sociale non costituisce, in senso proprio, un credito del socio verso la società, indubbiamente essa incorpora una serie di poteri ed obblighi esercitabili nei confronti degli altri soci e della medesima società: di modo che quest’ultima, in quanto centro d’imputazione di rapporti distinto dai singoli soci, pur non essendo parte dei negozi traslativi della titolarità delle quote, non può esser considerata estranea ad una controversia avente ad oggetto l’individuazione di chi sia il titolare dei poteri e degli obblighi rappresentati dalla quota.
- Dopo la cessione, il cedente continua a rispondere per le obbligazioni anteriori.
- Il cessionario assume responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni della società, anche per quelle precedenti al suo acquisto delle quote.
- Lo scioglimento del vincolo, per di più, deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non è loro opponibile se lo hanno senza colpa ignorato, ex art. 2290 c.c..

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