In tema di danno da amianto, nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, il Giudice è tenuto a motivare la sua scelta tra tesi scientifiche contrastanti - Cass. Pen. n.38991/10

Questi i principi su cui la Cassazione (sentenza 38991/10) si è basata nella sentenza a carico dei vertici della Montefibre, assolti in primo grado ma condannati dalla Corte d'appello di Torino per omicidio colposo di 11 operai esposti all'amianto nello stabilimento di Verbania. La Corte, pur confermando la responsabilità dell'intero consiglio di amministrazione per le carenti misure di sicurezza, limita la condanna dei manager ai tre decessi avvenuti per fibrosi polmonare, ritenedo non provato il nesso causale tra le inadempienze e l'evento mortale per gli otto dipendenti morti di tumore alla pleura.

Secondo il collegio il giudice di appello ha usato una discrezionalità in modo improprio scegliendo tra due tesi scientifiche contrastanti senza ancorare la sua "preferenza" agli elementi tecnici raccolti.

Ne consegue che la sentenza di merito deve essere annullata relativamente alla condanna degli imputati per i decessi da mesotelioma pleurico, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, che dovrà, sul punto, procedere alla rivalutazione del materiale probatorio, adeguando la motivazione in modo da evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, rispettando il seguente principio di diritto, enunciato ai sensi dell'articolo 173, comma 2 disp. att. Cpp: «Nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al "sapere scientifico", la funzione strumentale e probatoria di quest'ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti. Una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, invece, come consentito, della sola utilizzazione».

 

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