In tema di espropriazione dei crediti, come determinare la parte di pensione impignarabile, tale da assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita - Tribunale della Spezia, verbale di riunione del 9 novembre 2011

Oggi, principalmente per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 506/02, il creditore, può sì assoggettare ad esecuzione forzata il credito del pensionato nei confronti dell’ente previdenziale, ma non può aggredire quel quantum della pensione necessario ad assicurare al  debitore - pensionato i mezzi adeguati per le sue esigenze di vita.

A tal fine, secondo il Tribunale della Spezia:

- è necessario riferirsi ad  un parametro di riferimento oggettivo, quale il trattamento minimo mensile stabilito dall’INPS come minimo pensionistico (oggi € 460,97) quale limite di somma impignorabile, sempre consentendo al creditore il pignoramento del residuo reddito secondo le regole ordinarie (di regola nei limiti di un quinto, salvo il caso di crediti qualificati);

- il debitore può tuttavia provare che il minimo vitale in concreto è superiore a detto importo (trattamento minimo pensionistico da parte dell’INPS) in relazione a dedotte e documentate maggior esigenze di vita; quali spese per la locazione dell’immobile (da provarsi mediante produzione del contratto di locazione); consumi di luce acqua e gas, fabbisogni alimentari e di vestiario (a tal fine è sufficiente un apprezzamento in termini presuntivi da parte del G.E.);

- in difetto di detto onere probatorio il G.E. deve attenersi al rispetto del limite di € 460,97 (somma impignorabile), consentendo sempre  il pignoramento del residuo reddito secondo le regole ordinarie (salveal'ipotesi di crediti qualificati, nei limiti di un quinto).

Nota bene:

- Sul punto la Cassazione con sentenza 22 marzo 2011 si è così espressa: l'impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici, è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 cost.) e tale finalità è ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, efficace dal 1 dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il trattato di Lisbona), che, all'art 34, comma 3, garantisce il riconoscimento del diritto all'assistenza sociale al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d'ufficio senza necessità di un'eccezione o di un'opposizione da parte del debitore esecutato. L'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impugnabilità con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione.

- Conseguentemente la Cassazione ha ritenuto incensurabile la motivazione del giudice del merito, che riconduceva alla comune esperienza l'insufficienza dell'importo di €  303,25 mensili a garantire le minime esigenze di vita di un pensionato, tenuto conto degli esborsi per l'alimentazione indispensabile per sopravvivere, per il vestiario e per l'abitazione; la disponibilità dell'immobile e consumi ordinar di luce, acqua e gas, anche se nei limiti della soglia minima dell'esigenza dignitosa; evidenziando che il mero parametro della pensione minima deve ritenersi insufficiente, in quanto rispondente ad esigenze diverse (tra cui evidentemente quelle di finanza pubblica) diverse da quelle del bilanciamento tra esigenze di vita del debitore ed esigenze di tutela del credito.



 

Tribunale della Spezia, verbale di riunione del 9 novembre 2011

Addì 9 novembre 2011, nei locali del Tribunale, si sono riuniti i seguenti Magistrati:
- dott. Edoardo D'Avossa, Presidente, - dott.ri Alessandro Farina, Adriana Gherardi, Paola Larosa, (con il dott. Alessandro Farina a svolgere anche le funzioni di relatore e segretario verbalizzante), Avv. Riccardo Cerati quale G.O.T. stabilmente delegato per la trattazione delle esecuzioni mobiliari, al fine di effettuare lo scambio di informazioni su esperienze giurisprudenziali (art. 47-quater, r.d. n. 12 del 1941).

In particolare, viene sottoposto a confronto e discussione il seguente tema: Espropriazione di crediti: valutazioni del giudice dell'esecuzione nella determinazione della parte di retribuzione tale da assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita e dunque assoggettabile a regime di assoluta impignorabilità.

1. Apre la riunione il Presidente, che invita il relatore ad illustrare l'argomento.
2. Il relatore espone la situazione giurisprudenziale, illustrando l'ultima sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Cass. III, 22/3/2011 n. 6548 - la quale, dopo avere richiamato la nota sentenza del 4/12/2002 n. 506 della Corte Costituzionale con cui la Corte ha sancito "l'assoluta impignorabilità della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita", ed ha demandato al legislatore la determinazione in concreto di tali esigenze, ha dato atto di come nessuno dei criteri in più occasioni adoperati dal legislatore sia suscettibile di essere preso come riferimento diretto ai fini dell'individuazione della parte della retribuzione assolutamente impignorabile, a causa dell'eterogeneità degli scopi e degli interessi di volta in volta tutelati (pensione sociale e suoi multipli; trattamento minimo di cui alla L. 488/2001, ecc.).

Tale perdurante inerzia del legislatore impone dunque al giudice dell'esecuzione di motivare congruamente in merito alla necessità di garantire nel processo esecutivo per pignoramento di crediti le minime esigenze di vita del debitore, comprendendovi gli esborsi per l'alimentazione, il vestiario e per l'abitazione. Il giudice dunque, pur dovendo muovere da un importo oggettivamente valutato come espressione di un trattamento minimo, dovrà valutare in concreto la sufficienza di tale minimo sulla base di nozioni di comune esperienza.
Ne consegue che ben potrebbe essere valutato come correttamente motivato il provvedimento che, prendendo le mosse da un parametro di riferimento oggettivo per la determinazione del minimo vitale quale quello stabilito dall'INPS (la Circolare dell'INPS n.16 del 2/2/2010 ha stabilito, per l'anno 2010, che il trattamento minimo mensile di pensione è di € 460,97), effettui poi in concreto il rapporto con le concrete peculiarità della fattispecie, affermandosi l'impignorabilità assoluta non solo fino alla concorrenza della somma predetta ma anche di quella parte del reddito che - considerate le dedotte e documentate esigenze di vita del creditore (es.: spese per locazione dell'immobile da provare mediante produzione del contratto di locazione; consumi di luce acqua e gas, fabbisogni alimentari e di vestiario per cui è sufficiente un apprezzamento in termini presuntivi) - risulti superiore al predetto limite.

È evidente che l'onere di provare che il minimo vitale in concreto è superiore al limite oggettivo sopra indicato incombe esclusivamente sul debitore e che in assenza di elementi di valutazione offerti in tal senso il G.E. si atterrà al rispetto del limite di euro 460,97 quale limite di somma impignorabile, sempre consentendo il pignoramento del residuo reddito secondo le regole ordinarie (di regola, e salve le ipotesi di crediti qualificati, nei limiti di un quinto).
3. Terminata la relazione, si è aperto il dibattito tra tutti i presenti nei termini che seguono: appare corretta la soluzione di individuare quale parametro oggettivo quello indicato di euro 460,97 (salvi successivi aggiornamenti INPS) e valutare poi in quale misura incidano nel caso concreto le spese per comuni esigenze di vita ritualmente documentate dal debitore (o comunque presuntivamente apprezzate dal giudice quanto alle spese non agevolmente documentabili), al fine di considerare impignorabili anche le quote di reddito che risultino superiori al già indicato limite indicato quale minimo vitale.

4. Il Presidente, esaurita la discussione e ravvisata la convergenza dei presenti sul secondo degli orientamenti menzionati, ha infine sciolto la riunione disponendo che del presente verbale sia data diffusione e comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

 

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