In tema di l'impugnazione di varianti che escludano l'edificabilità di determinate aree a causa delle condizioni precarie, dal punto di vista idrogeologico, dei terreni, si alla c.t.u. - Cons. Stato Sez. IV Sent., 18.2.2010 n° 952 -

Cons. Stato Sez. IV Sent., 18.2.2010 n° 952

 

Nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di varianti che escludano l'edificabilità di determinate aree a causa delle condizioni precarie, dal punto di vista idrogeologico, dei terreni, il giudice amministrativo può disporre consulenza tecnica diretta a verificare le effettive condizioni idrogeologiche delle aree interessate dal provvedimento, i cui risultati, possono poi essere utilizzati dallo stesso giudicae con il fine di valutare la fondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente con l'impugnazione.

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione


La sentenza appellata ha, in parte dichiarato inammissibile ed in parte ha respinto, il ricorso proposto in primo grado dal Condominio M. M. per l'annullamento degli atti con cui è stata adottata la Variante generale al Piano Regolatore del Comune di Arona (deliberazione consiliare n. 25 del 7 marzo 1996), sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate in ordine alla Variante adottata (deliberazione consiliare n. 94 del 20 dicembre 1996) ed è stata approvata dalla Regione Piemonte la Variante stessa (deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 2 novembre 1998). Con detti provvedimenti si è stabilito che le aree degli appellanti non avrebbero potuto essere suscettibili di nuove edificazioni ma solo di interventi su edifici esistenti. Segnatamente il primo giudice ha: a) dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui era stata censurata la scelta comunale di escludere ogni possibilità di edificare nell'area del Condominio appellante nonostante il PRG avesse previsto l'edificazione di 800 nuovi alloggi ed il Comune avesse riconosciuto che l'area in questione era completamente urbanizzata, in quanto tali scelte urbanistiche sarebbero espressione di valutazioni di merito non sindacabili da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità; b) dichiarato l'inammissibilità anche del secondo motivo, con cui era stata censurata la motivazione del rigetto delle osservazioni presentate al PRG dal Condominio incentrate esclusivamente sul rilievo che l'impianto di depurazione esistente era dimensionato per la volumetria già edificata e che l’ulteriore edificazione dell'area avrebbe potuto essere riesaminata solo dopo la realizzazione di un impianto di depurazione comunale. Ciò nonostante, da parte dei privati interessati era stata ripetutamente dichiarata la disponibilità a realizzare in proprio l'impianto in questione. Il rigetto era stato però determinato essenzialmente dalle condizioni idrogeologiche dell'area e, quindi, anche l'eventuale accoglimento del motivo non avrebbe comportato alcuna utilità per i ricorrenti; c) ritenuto che non dovesse esaminarsi il terzo motivo, con il quale era stata dedotta la violazione dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 che qualifica come zone di completamento quelle edificate per una percentuale superiore ad 1/8 (percentuale superata largamente nel caso dell'area condominiale di M. M.) e che esclude, in tali circostanze, la necessità del piano attuativo o dell'inserimento degli interventi edilizi in un programma pluriennale di attuazione, perché nel caso di specie non venivano in considerazione ai fini del diniego di edificare queste condizioni e la relativa censura doveva considerarsi inammissibile; d) respinto il quarto motivo perché non vi è alcun obbligo della Regione di riesaminare le osservazioni sulle quali si è pronunciata l'Amministrazione comunale.
In fatto va precisato che il Condominio appellante è costituito dai proprietari di 89 lotti contigui situati nel territorio comunale di Arona in una zona urbanizzata. Di tali lotti solo 31 sono stati edificati. Con la Variante impugnata in primo grado il Comune ha escluso l’edificabilità dell'area consentendo solo interventi sui fabbricati esistenti. Il Condominio ha presentato un’osservazione diretta alla modifica di tale previsione che è stata respinta, come si è detto, perché il depuratore realizzato a servizio dell'area in questione era stato dimensionato sulla consistenza volumetrica attualmente esistente. Il giudice di primo grado ha ritenuto, quindi, decisiva la circostanza che l'area non avrebbe potuto avere una destinazione edificatoria per le condizioni precarie, dal punto di vista idrogeologico, dei terreni residui e non edificati del Condominio. Questo presupposto di fatto è contestato nella sua esistenza dalla difesa dell'appellante che ha depositato un estratto della Carta della pericolosità geomorfologia del Piano Regolatore Generale del Comune di Arona ed una nota (n. 30037) della stessa Amministrazione, risalente all'agosto del 2002, che contraddicono la tesi del Comune senza fornire però al Collegio elementi risolutivi. Sullo specifico punto il Collegio, riservata all'esame da svolgere in questa sede la statuizione sul merito delle censure contenute nell'appello, ha ritenuto con sentenza n. 651 / 2009 necessario acquisire una relazione tecnica, redatta dal dirigente responsabile della Direzione Generale dei Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione Piemonte, da cui risultassero le effettive condizioni idrogeologiche dell'area in esame ed, in particolare, se le prescrizioni di cautela previste in tale area fossero tali da escludere in modo totale o parziale l’edificazione della stessa indicando in tal caso le singole porzioni interessate da condizioni di dissesto o pericolo. L'adempimento istruttorio è stato compiuto, in modo completo ed esauriente, con nota del 7 maggio 2009 n. 49210 / SC04 versata in atti, dalla quale risulta che le aree del condominio sono distinte in due diverse classi di pericolosità: alcune in classe "Tre A" che non consente in alcun modo l'edificazione ed altre in classe "Due" nelle quali, invece, " le condizioni di moderata pericolosità geomorfologia possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione coerenti con il DM 11 marzo 1988 ". Le aree delle due diverse tipologie, che sono individuate nella tavola 12A della carta di sintesi della idoneità urbanistica in scala 1:2000 allegata alla deliberazione C.C. n. 88 del 30 novembre 2000, risultano con diversa colorazione (in bianco quelle non edificabili ed in azzurro quelle di moderata pericolosità) in allegato al documento n. 30007 del 22 agosto 2002.

Sulla base di tali elementi di fatto è, a giudizio del Collegio, evidente, si intende limitatamente alle aree individuate con la classe " Due" ricomprese nell'area del condominio M. M., la fondatezza delle censure svolte nell'appello qui in esame che tutte poggiano sulla infondatezza del presupposto di fatto che ha indotto il primo giudice a respingere il ricorso originario.

In effetti: a) non regge la giustificazione data dal primo giudice per sostenere il rigetto delle osservazioni presentate dal Condominio appellante perché non sussiste alcuna inedificabilità di dette aree per ragioni di sicurezza collegate alla condizioni idrogeologiche del terreno; b) la motivazione del diniego, che è peraltro l'unica esplicitata dal Comune nelle deduzioni all’osservazione presentata dal Condominio, incentrata sulla inadeguatezza dell'impianto di depurazione esistente perde ogni vigore una volta che vi sia disponibilità dei privati di realizzare l'opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione (facoltà concessa in via generale dall'articolo 12, secondo comma, del DPR n. 380 del 6 giungo 2001 e contemplata, prima dell'approvazione del testo unico delle norme in materia edilizia, dall'articolo 31 quinto comma, della legge n. 17 agosto 1942 n. 1150); c) sono fondate le censure svolte nel primo e terzo motivo posto che a fronte del riconoscimento della completa urbanizzazione dell'area, dell'impegno del Condominio di adeguare l'impianto di depurazione esistente ed anche della pregressa vicenda amministrativa che ha visto la nascita e lo sviluppo della edificazione nell'area in questione sulla base di provvedimenti emessi dal Comune di Arona che hanno, di fatto, creato i presupposti per una lottizzazione attraverso il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione di 31 lotti degli 89 complessivi, non poteva negarsi l’edificabilità dell'area senza una ragionevole ed approfondita giustificazione di una scelta urbanistica così incisiva di posizioni private. Posizioni, peraltro, nelle quali il comportamento dell'Amministrazione aveva radicato un giustificato affidamento di poter realizzare costruzioni nell'area condominiale. Il riferimento al contenuto dell'articolo 2 del DM 1444/ 1968 rende ancor più evidente l’illegittimità del comportamento dell'Amministrazione comunale appellata. Alla stregua delle considerazioni l'appello è accolto in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione ed, in parte, è respinto. La peculiarità della fattispecie e l’oggettiva difficoltà di verifica delle condizioni fisiche dell'area interessata dalla prescrizione urbanistica qui impugnata inducono il Collegio a compensare le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con riforma parziale della sentenza appellata.

Spese dei due gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:



 

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