In tema di responsabilità del locatore, ex artt. 1575 e 1576 c.c., e del condominio, ex art. 2051 c.c., in presenza di infiltrazioni dannose delle condutture idriche e fognanti - Tribunale di Foggia 23 giugno 2011
Il Tribunale di Foggia, con sentenza 23 giugno 2011, espone i seguenti condivisibili principi:
Quanto alla responsabilità del locatore
In forza degli artt. 1575 e 1576 c.c., il proprietario dell'immobile locato ha l'obbligo di manutenzione e garanzia del buono stato dell'immobile stesso.
Sul punto la Cassazione, con la recente sentenza 28 giugno 2010 n.
Deve pertanto riconoscersi la responsabilità in capo al locatore per l'allagamento de quo.
Quanto alla responsabilità del Condominio
L'art. 2697 c.c. stabilisce che chi agisce in giudizio deve provare i fatti posti a fondamento del diritto azionato, incombendo, invece, sul convenuto l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi, impeditivi del medesimo diritto o l'inefficacia dei fatti su cui si fonda il diritto vantato dall'attore.
Nel caso in esame, la citata disciplina generale è superata da quella dettata dall'art. 2051 c.c. in relazione al danno cagionato da cose in custodia. La norma di cui all'art. 2051 c.c., secondo la quale "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito", prevede una responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. deve essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Detta norme trova applicazione anche nel regime del condominio degli edifici dove l'ente, in veste di custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo conseguentemente dei danni da queste cagionati sia a terzi che agli stessi condomini (Trib. Bari, m. 104, 14/1/2010; Cass. n. 3676/06 3676/06).
In particolare, ai sensi dell'art. 1117 c.c., le tubazioni sono di proprietà comune fino al punto di diramazione, assolvendo esse ad una funzione comune fino all'ingresso nella singola unità immobiliare privata, dove la conduttura è predisposta al servizio esclusivo della porzione di proprietà individuale.
Trattandosi di beni di proprietà comune, il condominio può essere chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c. in presenza di infiltrazioni dannose dovute a difettosità od omessa manutenzione o ristrutturazione delle condutture, gravando sullo stesso, in qualità di custode, l'obbligo di mantenerle e conservarle in maniera tale da evitare la produzione di eventi dannosi, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la cosa abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (Trib. Bari, n. 104, 14/1/2010, cit.).
L'onere della prova
la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia, il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso (si veda in tal senso ex plurimis Cass. n. 25243/2006).
Grava invece sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale.
Secondo la più recente giurisprudenza in materia la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché funzione della norma è quella di imputare oggettivamente la responsabilità al soggetto che, rivestendo la qualità di custode, è in grado di controllare le modalità d'uso e di conservazione della cosa e di prevenire i rischi ad essa inerenti.
Da ciò consegue che sull'attore condomino incombe la prova del nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo, mentre sul condominio convenuto grava la prova liberatoria costituita dall'allegazione e dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno (caso fortuito, fatto del terzo, forza maggiore), idoneo a interrompere il nesso causale (v. sul punto Trib. Bari, n. 104, 14/1/2010 cit.; Cass. n. 3676/2006 n. 3676/2006).
Quanto ai danni lamentati
La domanda relativa ai lamentati danni alla merce ed alla attività aziendale viene tuttavia rigettata, non essendo stato fornito dal conduttore-attore alcun elemento probatorio né con riferimento alla tipologia di merce depositata nel locale de quo né con riferimento al suo valore né, tantomeno, con riferimento alla produttività aziendale.
Non possono ritenersi utili, a tal fine, infatti, né le fatture né l'elenco della merce asseritamente danneggiata prodotte dall'attrice, atteso il difetto di riscontri oggettivi circa la corrispondenza di detti documenti alla merce effettivamente custodita nel locale in questione e quindi danneggiata.
Tale domanda è stata, pertanto, rigettata.
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