In tema di separazione e divorzio la mancata comparizione di uno dei coniugi all'udienza presidenziale può non comportare l'improcedibilità dell'azione - Corte di Cassazione Sezione I^, Ordinanza 23 luglio 2010, n. 17336
Il tentativo di conciliazione nelle cause di divorzio, pur configurandosi come un atto necessario ai fini dell'indagine sulla irreversibilità della crisi coniugale, non costituisce un presupposto indefettibile del giudizio, onde la mancata comparizione di una delle parti non comporta la fissazione necessaria di una nuova udienza presidenziale, che per contro può essere omessa quando, con incensurabile apprezzamento discrezionale, non se ne ravvisi la necessità o l'opportunità
Ne' sembra da escludere l'applicabilità del richiamato principio nell'ipotesi in cui alla udienza presidenziale omettano di comparire entrambi i coniugi, tenuto conto che il richiamato dell'articolo 4, comma 7, nella formulazione all'epoca vigente, non prevede - diversamente dalla disposizione riformata dalla Legge n. 80 del 2005 - un onere di conferma collegato alla comparizione del ricorrente, con la comminatoria di inefficacia della domanda.
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