Incide sulla collocazione del figlio in affido condiviso l'avvenuto trasferimento della residenza di uno dei genitori? - Cass. Civ., Sez. I, sent. 4 giugno 2010 n. 13619

La vicenda in esame.

La figlia minore, all'esito del giudizio di separazione personale dei coniugi di tipo consensuale, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre, con diritto di frequentazione abituale da parte del padre.

La madre dopo poco tempo, per necessità lavorative, è costretta a trasferirsi da una città ad un'altra e riteneva, di conseguenza, di portare via con sé la figlia.

Il padre, non concordando con lo spostamento della piccola in un’altra città, chiedeva la modifica degli accordi di separazione chiedendo ed ottenendo dal competente Tribunale che la figlia venisse invece collocata presso di lui.

La Corte d’Appello, in accoglimento del gravame formulato dalla madre, riformava la sentenza emessa dal giudice di primo grado (con cui era stata modificata la collocazione della minore) e stabiliva che la stessa dovesse rimanere con la madre nella nuova residenza di quest’ultima.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 4 giugno 2010 in esame, confermava la sentenza della Corte d'Appello, considerando il preminente interesse della bambina a non modificare le proprie consuetudini di vita, che la vedevano ormai radicata presso il nuovo domicilio situato in Veneto, dove viveva circondata dall'affetto dei nonni materni.

 

Precisano al riguardo gli Ermellini che, secondo quanto previsto nell’ambito dell'affido condiviso,  qualora si debba determinare la collocazione del figlio minore presso uno dei genitori, è necessario sempre tenere conto, in maniera preminente, del suo interesse ad uno sviluppo della propria personalità armonico ed equilibrato, che l'art. 155 c.c. consacra quale criterio decisivo per l'individuazione del genitore che risulti maggiormente idoneo ad assicurarne il miglior sviluppo della personalità.

Dunque, nello scegliere il genitore collocatario più idoneo, tenendo in considerazione l'interesse preminente del minore, si dovrà avere riguardo anche alle consuetudini di vita già acquisite dal minore medesimo.

La Suprema Corte ha conseguentemente rigettato integralmente il ricorso e disposto la compensazione delle spese del relativo giudizio, riconoscendo esservi un interesse comune ad entrambe le parti diretto alla salvaguardia dell'interesse preminente della figlia minore.

 

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