Incidono sull'assegno divorzile la nascita di un nuovo figlio, gli aiuti economici della famiglia di origine della moglie e la capacità lavorativa inespessa di quest'ultima? - Cassazione, I Sezione, 4 aprile 2011 n. 7601
Il caso in esame.
Entrambi i coniugi propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che aveva ridotto da € 6.400,00 a € 5.700,00 mensili, l’assegno divorzile a carico del marito.
Il marito censura, principalmente, l'omessa considerazione: - del peggioramento delle sue condizioni economiche a seguito della nascita di un terzo figlio; - dei rilevanti aiuti economici di cui la moglie abitualmente usufruiva da parte della sua famiglia di origine; - della capacità di lavoro di quest’ultima, che, del tutto liberamente, aveva scelto di non dedicarsi a nessuna attività retribuita.
La moglie, a sua volta, lamenta che nella quantificazione dell'assegno di divorzio fosse stato dato rilievo alla sua capacità lavorativa potenziale.
La Cassazione, con sentenza 4 aprile 2011 n. 7601, rigetta entrambi i ricorsi, ribadendo i seguenti principi:
1) “la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della legge sul divorzio, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, in ragione della diversità delle discipline sostanziali, della struttura, natura e finalità dei relativi trattamenti economici; ma, nella determinazione della sua congruità, l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento, nella misura in cui questo appaia idoneo a fornire elementi di valutazione utili relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi”;
2) la nascita di un ulteriore figlio nel nuovo nucleo familiare costituito dal marito non influisce né preclude automaticamente, il diritto e la determinazione a favore dell'ex coniuge di ricevere l'assegno assistenziale. Tale circostanza assume tuttavia rilievo nell'ipotesi in cui il nuovo onere familiare dell'obbligato influisca negativamente sulla capacità economica dell'ex coniuge, in modo tale da comprometterne e/o inficiarne significativamente la consistenza e/o complessiva situazione patrimoniale (cfr in tema, cfr Cass. 2007/25010; 200618367), tenuto conto anche del fatto che la madre del nuovo bambino dovrà contribuire al suo matenimento;
3) del tutto irrilevante è il fatto che la famiglia di origine contribuisca al mantenimento dell’ex moglie. La solidarietà materiale concretamente mostrata da terzi, quantunque legati da rapporti di stretta parentela al coniuge istante, non è idonea ad attenuare o a far cessare, di per sè, l'obbligo primario dell'altro coniuge di provvedere al mantenimento dell’altro (cfr. Cass.1998/04617; 2002/13160). La funzione assistenziale dell'assegno divorzile non può essere pregiudicata dall'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza degli ex coniugi e dal rapporto esistente tra il beneficiario dell'attribuzione economica con la ricchezza della famiglia di origine, poiché tale ultimo parametro esula da quelli di riferimento previsti nell'art. 5 della Legge sul divorzio (cfr Cass.2006/21805);
4) è necessario infine tenere in considerazione anche le capacità di guadagno inespresse del coniuge. La capacità di lavoro e di guadagno dell'istante, ove sussistente, deve essere considerata ai fini sia del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile che della relativa quantificazione, non potendo il riequilibrio della condizione economica che risulti inadeguata in raffronto alla conservazione del tenore della vita coniugale prescindere dalle potenzialità economiche connesse a quelle lavorative inespresse e dalla commisurazione dell'assegno stesso all'importo differenziale, necessario a colmare la riscontrata insufficienza dei mezzi anche potenziali di cui dispone l'avente diritto. L'assegno divorzile sarà comunque dovuto se, nonostante la valutazione delle potenzialità lavorative, permanga un divario tra il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e quello attuale.
pubblica su facebook

