Ingiunzione, tentativo di concicliazione e onere della prova - Tribunale di Cassino, Sez. lavoro, 22 ottobre 2010
È destituita di qualsiasi pregio giuridico l'eccezione, sollevata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, di improcedibilità del ricorso per ingiunzione a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione che è strutturalmente connesso ad un processo basato sul contraddittorio. Invero, si rileva che, al tentativo di conciliazione, sono per definizione estranei tutti i casi in cui il processo si articola in una prima fase necessariamente senza contraddittorio, come accade per il procedimento per decreto ingiuntivo, ed in un'eventuale e successiva fase caratterizzata dal contraddittorio. Ne consegue che il mancato esperimento del tentativo in parola non determina né l'improcedibilità né la nullità del ricorso per ingiunzione per il quale non sussiste alcun obbligo in tal senso.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è volto a verificare la fondatezza della pretesa creditoria, azionata nelle forme del ricorso per ingiunzione. Ne deriva che il difetto di prova scritta per nulla esclude la conferma dell'ingiunzione di pagamento, benché la stessa fosse originariamente priva di riscontro documentale. In tal senso, infatti, si rileva che solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo l'opposto, stante la sua posizione sostanziale di attore, è tenuto a fornire la prova concreta della sussistenza della propria pretesa creditoria di cui al decreto in parola, indicandone gli elementi ed i presupposti.
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