Irragionevole durata e procedimento amministrativo: ha rilevanza esclusivamente il ritardo giudiziale: Cass. Ord. 28 maggio 2010 n. 13088

Nel nostro ordinamento vi sono numerosi procedimenti nei quali l’accesso alla tutela giurisdizionale dev’essere preceduto dal ricorso all’autorità amministrativa (ad esempio in specifici ambiti previdenziali, ovvero quelle contenute nel “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (D.P.R. n° 1124/1965).

la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n°13088 del 28 maggio 2010, presenta una interpretazione restrittiva della normativa sull’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, circoscrivendo il computo del “ritardo” al solo momento processuale della vertenza, con la conseguente irrilevanza della precedente fase di natura amministrativa.

Secondo i giudici di legittimità l’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, “stabilendo che ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, fa chiaro ed esclusivo riferimento all’esercizio della funzione giurisdizionale: esso, pertanto, esclude la possibilità di tener conto anche del preventivo svolgimento di un procedimento amministrativo, il quale, anche quando abbia ad oggetto la stessa pretesa fatta valere successivamente in via giurisdizionale, costituisce un mero presupposto dell’azione giudiziaria, ma non appartiene al processo, né contribuisce alla sua definizione, essendo preordinato soltanto alla definizione della pretesa in via amministrativa”.

Secondo la Corte di Cassazione, solo in assenza di un termine per la conclusione del procedimento amministrativo, il giudice ordinario, in forza della legge n° 89/2001, potrà vagliare anche il comportamento degli organi amministrativi, mentre la previsione legislativa di un termine assegnato a questi ultimi, presupponendo una valutazione di adeguatezza già effettuata a monte dal legislatore, precluderà al magistrato ogni ulteriore esame.

Peraltro, a seguito dell’introduzione della legge n°241/90, in realtà, nessun procedimento amministrativo è destinato a protrarsi sine die, poiché l’art. 2, comma III, del suindicato testo normativo contempla un termine di durata pari a trenta giorni, che ha portata generale e trova, quindi, applicazione in assenza di termini differenti previsti da disposizioni speciali.

Ciononostante, la tematica in discussione conserva attualità:

-  sia in relazione ai procedimenti avviati prima dell’introduzione della legge n° 241/90;

- sia con riferimento a quelle pratiche conciliatorie – non aventi natura giurisdizionale – già previste in diversi settori del diritto civile e che probabilmente troveranno quotidiana applicazione con l’obbligatorietà della mediazione nelle materie elencante nel D. Lgs. n° 28/2010.

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