L'abuso del diritto trova applicazione anche in tema di locazione - Cass. 31 maggio 2010, n. 13208
Il caso
Un conduttore riceve un’intimazione di sfratto per morosità dal Comune di Termini Imerese, anche se, in qualità di società che aveva ristrutturato l’immobile preso in locazione, essa era divenuta creditrice del locatore di un credito pari ad un importo ben più elevato rispetto all’ammontare dei canoni di locazione dovuti al Comune.
Il locatore, in altri termini, aveva pagato il corrispettivo dei lavori, ma non aveva trattenuto per sé l’importo dei canoni di locazione, allo scopo di determinare l’inadempimento dell’altra e liberare l’immobile.
Conseguentemente, la slealtà della domanda di risoluzione della locazione ha indotto i giudici di legittimità a ritenere che l’inadempimento dell’impresa locataria fosse di «scarsa importanza» rispetto all’interesse del proprietario-creditore, il quale ha abusato del suo diritto.
Nella motivazione della sentenza in commento, peraltro, viene ribadito come il principio della buona fede oggettiva, intesa come reciproca lealtà di condotta delle parti, deve accompagnare il contratto in tutte le sue fasi, da quella della formazione a quelle della interpretazione e della esecuzione, comportando, quale ineludibile corollario, il divieto, per ciascun contraente, di esercitare verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati nonché, il dovere di agire, anche nella fase della patologia del rapporto, in modo da preservare, per quanto possibile, gli interessi della controparte, e quindi, primo tra tutti, l’interesse alla conservazione del vincolo.
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