L'accesa conflittualità tra genutori non osta all'affido condiviso secondo il Tribunale per i Minorenni di Roma - Decreto 17 febbraio 2011
Nel quadro della nuova disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli dei coniugi separati, di cui agli art. 155 e 155bis c.c., l’affidamento condiviso si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, e non può ragionevolmente ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti un’applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere
Dal combinato disposto di entrambe le norme emergono con chiarezza i principi giurisprudenziali già citati: il giudice può affidare i minori ad uno dei coniugi, in via esclusiva, solo quando il genitore non affidatario abbia posto in essere condotte pregiudizievoli nei confronti della prole. La mera conflittualità fra i genitori, pur rendendo oggettivamente difficile la praticabilità dell’affido condiviso, non può valere ad escluderlo, nell’interesse della prole, in quanto tale tipo di pronuncia non farebbe che incentivare condotte ostruzionistiche da parte del genitore, con cui già vivano i figli, poste in essere al solo scopo di precostituire le condizioni di inapplicabilità del regime, che potremmo definire “legale”, di affido condiviso.
Nella fattispecie, il Tribunale per i Minorenni
- ha confermato l’affido condiviso, con prevalente collocamento dei minori presso la madre, ritenendo che “l’affido ai Servizi deresponsabilizzerebbe i genitori delegando a terzi la gestione dei figli”;
- ha incaricato i servizi di monitorare assiduamente la situazione, e di segnalare al pubblico ministero gli atteggiamenti dei genitori che possano determinare pregiudizio nei minori, allo scopo di intraprendere un procedimento finalizzato a incidere sull’esercizio della potestà.
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