L'art. 155 c.c., come modificato dalla l. n. 54/2006, sancisce il diritto del figlio minore, in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura ed educazione da entrambi e, per realizzare tale finalità, prevede che il giudice adotti i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa e che debba valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Il giudice può disporre l'affidamento del figlio minore ad uno solo dei genitori nell'ipotesi in cui ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore (art. 155 bis c.c.).
La nuova disciplina prevede pertanto come regola ordinaria il principio dell'affidamento condiviso e solo come eccezione, da motivare adeguatamente, quello esclusivo ad uno dei coniugi.
Nella fattispecie, non ostante l’esacerbata situazione di conflitto tra i due genitori, è stata fatta applicazione della nuova normativa, in quanto ad avviso del Tribunale dei Minorenni non è sufficiente per derogare alla regola dell'affidamento condiviso, poiché a tale fine è necessaria la presenza di elementi diversi e più gravi della mera conflittualità tra i coniugi, che del resto è presente di regola in ogni caso di separazione personale, che sconsiglino l'affidamento ad uno dei due genitori.
Nel caso in esame non sono emersi né sono stati dedotti elementi ostativi all'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, così che non vi sono ragioni per derogare alla previsione legislativa dell'affidamento condiviso, dal quale il figlio (di poco più di due anni) non potrà che trarre giovamento, in mancanza di ogni elemento tale da ritenere uno dei due genitori inidoneo allo svolgimento del proprio ruolo.
Quanto alla richiesta volta ad ottenere una dettagliata disciplina delle modalità di visita del padre, Il Tribunale ha disciplinato in modo puntuale e dettagliato i tempi di permanenza del bambino presso il padre, una settimana al mese, stante il trasferimento della madre con il minore, da Roma nelle Marche, trasferimento unilateralmente deciso da quest’ultima, che rende oggettivamente difficile per il padre l’esercizio del diritto di visita.
Nel quantificare il contributo di mantenimento in favore del minore, ogni qual volta, come nella specie, le spese mensili per il prelievo del minore e per riportarlo nel luogo di sua abituale residenza incidano sul reddito e sulle disponibilità economiche del genitore onerato (così Cass. 19 aprile 2010, n. 9277, secondo cui il i maggiori oneri che uno dei genitori, esercitando il diritto-dovere di frequentazione, deve sostenere per raggiungere il figlio residente in un luogo non prossimo, di per sé solo, non giustifica la riduzione del contributo di mantenimento per il figlio su di lui gravante).
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