L'acquisto del bene, oggetto di esecuzione forzata, ha natura di acquisto a titolo derivativo - Corte di Cassazione 22 settembre 2010 n. 20037
Osservano i giudici di legittimità (sentenza 22 settembre 2010, n. 20037), in ordine all’acquisto di un bene, oggetto di esecuzione forzata:
La vendita forzata non ha natura negoziale.
Inoltre, tale provvedimento non ha carattere decisorio perché lo stesso non è emesso al fine di comporre contrapposte pretese soggettive fatte valere in contraddittorio davanti al giudice, bensì è strumento conclusivo di una fase dell’esecuzione forzata e precisamente della fase espropriativa intesa a convertire in danaro l’immobile espropriato.
Conseguentemente “l’acquisto dell’immobile da parte dell’aggiudicatario non può considerarsi derivato dal debitore espropriato (pur avendo natura derivativa e non originaria), il quale non è il dante causa del primo”. Esso è piuttosto “l’effetto (traslativo ex art. 2919 c.c.) di un’autonoma fattispecie legale e processualmente complessa intesa ad un trasferimento coattivo che si perfeziona con un provvedimento giudiziale”.
In sede di esecuzione forzata, quindi, l’acquisto di un bene da parte dell’aggiudicatario, anche se indipendente dalla volontà del precedente proprietario, anche se si ricollega ad un provvedimento del giudice, ha natura di acquisto a titolo derivativo, poichè si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato.
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