L'art. 1130 n.1 c.c. consente all'amministratore di costituirsi, senza autorizzazione dell'assemblea, in un giudizio volto all'annullamento di una delibera assembleare - Cass. ordinanza interlocutoria 21 dicembre 20101 n. 25877
La parola alle Sezioni unite
Ordinanza interlocutoria n. 25877 del 21 dicembre 2010
La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 25877 del 21 dicembre 2010, richiamate le sentenze nn. 18331 e 18332 del 2010 delle Sezioni Unite, ha rimesso all’esame delle medesime Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità di far discendere dall’art. 1130, n. 1, cod. civ. – che prevede l’obbligo dell’amministratore di eseguire le deliberazioni, alla possibilità per il medesimo di costituirsi, senza autorizzazione dell’assemblea, in un giudizio volto all’annullamento di una delibera dell’assemblea stessa.
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