L'Assemblea di una società a responsabilità limitata ha il potere di revocare gli amministratori attraverso una propria deliberazione, così come accade per le società per azioni?
L’Assemblea di una società a responsabilità limitata ha il potere di revocare gli amministratori attraverso una propria deliberazione, così come accade per le società per azioni?
Al riguardo:
- l’art. 2475 cod. civ. richiama espressamente le sole norme riferite alla nomina degli Amministratori di s.p.a. (art. 2383, commi 4 e 5), senza invece prevedere alcun rinvio al terzo comma del medesimo art. 2383, diretto a regolare la fattispecie di revoca dell’Amministratore;
- l’art. 2479 cod. civ. riserva alla competenza dei soci la nomina degli Amministratori, senza menzionare la revoca degli stessi, diversamente da quanto prevede, in materia di s.p.a., l’art. 2364 cod. civ.; quest’ultimo, al n. 2, stabilisce che l’Assemblea ordinaria decide in tema di nomina e revoca degli Amministratori;
- l’art. 2476, co. 3, cod. civ., nell’attribuire ai soci, anche singolarmente, la legittimazione a promuovere l’azione di responsabilità contro gli Amministratori, prevede che l’attore possa chiedere al Tribunale l’adozione di un provvedimento cautelare di revoca degli Amministratori medesimi, nel caso in cui questi ultimi abbiano commesso gravi irregolarità nella gestione della Società.
E’ stato sostenuto, alla luce delle disposizioni sopracitate:
- che - al di fuori dell’ipotesi in cui lo Statuto attribuisca espressamente ai soci il potere di revoca degli amministratori (ex art. 2479 cod. civ., 1 c, i soci decidono su ogni materia ad essi riservata dallo Statuto; sia in virtù dell’ampia autonomia che il legislatore attribuisce alle s.r.l in ordine alla regolamentazione del proprio funzionamento), la revoca dell’Amministratore non potrebbe essere disposta direttamente dai soci, anche laddove sia contestato un inadempimento al medesimo Amministratore;
- che i soci potrebbero solo utilizzare i rimedi generali in caso di inadempimento e, dinanzi a gravi irregolarità gestionali dell’Amministratore, potrebbero avvalersi dello strumento cautelare previsto dall’art. 2476, co. 3, cod. civ., chiedendo al Tribunale di disporne la revoca in pendenza dell’azione di responsabilità esperita dai soci stessi o dalla Società.
E’ stato tuttavia sostenuto, in senso contrario:
- che al potere di nomina, attribuito ai soci, si collega inscindibilmente il potere di revoca; rilevando, altresì, che la natura fiduciaria del rapporto, che lega la società ai propri Amministratori, giustifica l’attribuzione ai soci ed alla società stessa della prerogativa di revocare questi ultimi dal loro mandato;
- che il silenzio normativo, ed eventualmente il silenzio dello stesso Statuto, è insufficiente ad escludere il potere di revoca in capo all’Assemblea, essendo questo un effetto naturale del potere di nomina degli Amministratori, riservato ai soci anche nelle s.r.l.
Sul punto Trib. Napoli, 14 settembre 2011 ritiene che “il fatto che l'articolo 2476 cod. civ. preveda la revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata, in via strumentale rispetto all'azione di responsabilità, non esclude che il potere di revoca sia esercitato dalla collettività dei soci”.
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