L'autovelox può essere piazzato ovunque, senza preavviso e senza apposita notifica - Cass. 12 ottobre 2010 n. 21091

Secondo la Cassazione (sentenza 12 ottobre 2010 n. 21091) sono valide le multe rilevate dagli indicatori di velocità collocati e gestiti direttamente dagli organi di Polizia (i quali non sono tenuti ad osservare l’obbligo di comunicarne uso e collocazione), purché siano state rilevate da Autovelox direttamente gestiti dagli organi di polizia e non concessi in appalto ai privati.

Gli Agenti, in buona sostanza, possono sistemare gli Autovelox ovunque (mentre la prefettura ha l’obbligo di rendere pubblica la collocazione degli apparecchi per il rilevamento a distanza con appositi decreti).

 

Così, la Cassazione ha annullato la decisione con cui il giudice di pace e il tribunale di Locri avevavano cancellato la multa, per eccesso di velocità, nei confronti di un automobilista, e rilevata da un Autovelox posto “su un tratto di strada non menzionato in decreto prefettizio”.

 

L’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio – spiegano i giudici – è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento ‘a distanza’ delle infrazioni, non anche di quelle ‘direttamente gestite’ – come nella specie – dagli organi di polizia”.

 

Per quanto riguarda il modello dell’Autovelox che effettua il rilevamento, si deve considerare come perfettamente omologato ogni singolo esemplare sfornito di singolo certificato di omologazione perchè tale attestazione si deve riferire al modello depositato nelle apposite sedi ministeriali.

 

Gli automobilisti poco attenti ai limiti di velocità rischiano quindi maggiormente di incorrere in una sanzione amministrativa con conseguente decurtazione di punti dalla patente.

 

 

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