L'equo indennizzo spetta anche nel caso di causa con poche chances di successo - Cassazione 22 settembre - 30 novembre 2009, n. 25244

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa - ossia di un danno automaticamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1338), anche nel caso in cui vi siano scarse chances di successo dell'iniziativa promossa dinanzi al TAR, dal momento che l'esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo, né dunque di per sé incide sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l'eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o, comunque, di un vero e proprio abuso del processo.

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