L'esonero, anche se solo verbale, dalle visure salva il notaio dalla responsabilità - Cass.1/12/2009 n. 25270
Nel caso in cui un notaio sia stato richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare privata autenticata e qualora vi sia stato espresso esonero del notaio, per concorde volontà delle parti, con una clausola inserita nella scrittura, dallo svolgimento delle attività accessorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, vi sia stato esonero dal compimento delle cosiddette "visure catastali" e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, deve escludersi l'esistenza della responsabilità professionale del notaio, in quanto tale clausola non può essere considerata meramente di stile essendo stata parte integrante del negozio. Ciò sempre che appaia giustificata da esigenze concrete delle parti e, come nella specie, da ragioni di urgenza di stipula dell'atto da esse addotto. Nè in tal caso rileva il c.d. "dovere di consiglio" relativo alla portata giuridica della clausola stessa, giacchè quest'ultima, implicando l'esonero da responsabilità del notaio, esclude la rilevanza di ogni spiegazione da parte del professionista.
E' ben vero - sostiene la Corte - che nel caso in esame l'esonero del notaio dall'obbligo di effettuare le visure non è stato sancito in una clausola scritta, ma tale circostanza non rileva ai fini della responsabilità, non essendo la forma scritta necessaria per la validità della clausola in oggetto.
Tantomeno la suddetta clausola può essere considerata invalida ai sensi dell'art. 1229 cod. civ., comma 1, che commina la nullità dei patti che escludono o limitano la responsabilità del debitore quando questa è dovuta a colpa grave. La clausola de qua infatti non può essere considerata limitativa di responsabilità per dolo o colpa grave.
In conclusione, la Corte d'Appello ha correttamente ricostruito i fatti di causa e rilevato che il notaio B. era stato esonerato dall'effettuare le visure ipocatastali. Poichè tale esonero è legittimo ne deriva che nessuna responsabilità può essere configurata a carico dello stesso notaio.
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