L'estensione dell'usufrutto alle accessioni non è subordinata alla corresponsione degli interessi sulle somme impiegate, nel caso di costruzioni fatte dal proprietario con il consenso dell'usufruttuario - Cassazione 15 giugno 2010 n. 1444

 

Il caso

Il marito, amministra un terreno con sovrastanti fabbricati, di cui risulta pieno proprietario soltanto per metà e nudo proprietario per l’altra metà, mentre l’altro coniuge (la moglie) era titolare del relativo diritto di usufrutto.

La moglie presenta domanda di rendiconto, dopo la separazione consensuale.

Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi escludono che la moglie abbia diritto di pretendere dal marito quanto quest’ultimo aveva, a sua volta, percepito dalle costruzioni che lo stesso aveva realizzato sul terreno, dopo la costituzione del diritto di usufrutto in favore della consorte.

E ciò in quanto l’estensione del diritto di usufrutto sulle costruzioni o sulle piantagioni fatte realizzare dal proprietario o dai terzi, non poteva avvenire sic et simpliciter, bensì doveva essere condizionato dalla corresponsione, da parte dello stesso usufruttuario, degli interessi sulle somme impiegate da colui che aveva fatto erigere le costruzioni e le piantagioni (il nudo proprietario o il terzo).

Quindi, il nudo proprietario avrebbe sempre diritto ad incamerare i frutti, naturali e civili, rivenienti dalle costruzioni, ovvero dalle piantagioni in luogo dell’usufruttuario, quando quest’ultimo non gli corrisponde gli interessi sulle somme impiegate per la realizzazione delle costruzioni o delle piantagioni.

 

La Corte di Cassazione, con sentenza 15 giugno 2010 n. 14442, è stata, però, di diverso avviso: - l’art. 983 c.c., diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, non subordina l’estensione del diritto dell’usufruttuario all’accessione del bene ad alcuna condizione, benché meno alla corresponsione, da parte del titolare del diritto reale di godimento, degli interessi in favore del nudo proprietario (ovvero del terzo). Sarebbe, infatti “incongruo far dipendere l’acquisto di un diritto reale dall’esecuzione periodica di una prestazione pecuniaria”.

Se così non fosse l’usufrutto sulle costruzioni o sulle piantagioni, sorgerebbe, verrebbe meno e tornerebbe in essere, secondo che il versamento degli interessi, inizi, cessi o riprenda.

 

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