L'indennità di occupazione prevista dall'art. 7 del D.L. n°551 del 1988 è subordinata alla previa offerta da parte del locatore dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. SS.UU. Sentenza n. 23198 del 3 nov
Con riferimento all'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61 (che dispone, nel primo comma, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione alla scadenza del periodo transitorio in relazione alle locazioni ad uso diverso dall'abitazione di cui all'art. 21 della legge n. 392/1978, sino al 31 dicembre 1989, prevedendo, inoltre, nel secondo comma, che per il periodo di sospensione la somma dovuta ai sensi dell'art. 1591 c.c. è pari all'ultimo canone corrisposto, aumentato del 100%), la percezione, da parte del locatore, dell'aumento del canone è condizionata alla previa offerta, da parte sua ed in favore del conduttore, dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Sicché, una volta avvenuta tale offerta, il conduttore, versando in mora nella restituzione della cosa locata, può scegliere se percepire l'indennità e restituire la cosa (così rinunziando agli effetti della sospensione legale del provvedimento di rilascio), oppure rimanere nella detenzione della cosa stessa fino alla cessazione della sospensione legale, corrispondendo al locatore il raddoppio del canone.
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