Non c'è risoluzione del contratto di locazione a carico del locatore, nemmeno se il pavimento crolla - Cass. 9 giugno 2010 n. 13841

 

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Questi i fatti che hanno dato luogo alla causa:

-   una società di assicurazioni loca, in qualità di conduttrice, un’unità immobiliare che intende adibire ad uso ufficio. Nel corso dei lavori di ristrutturazione dei locali presi in locazione, però, il pavimento dell’immobile subisce un crollo. Ritenendo che i proprietari dell’immobile siano responsabili per il crollo, la società conduttrice non corrisponde i canoni di locazione.

-   Per tale ragione, i proprietari richiedono ed ottengono un decreto ingiuntivo nei confronti della conduttrice, la quale presenta opposizione.

-   Si oppone la società di assicurazioni sostenendo che il contratto di locazione debba essere dichiarato risolto per fatto e colpa dei proprietari, i quali avrebbero locato un immobile non idoneo ad essere locato per uso ufficio, e, in particolare, per un ufficio da utilizzare come sede per un’assicurazione, in quanto tale destinazione implicherebbe la possibilità di un afflusso consistente di pubblico.

La Corte di Cassazione, sentenza 9 giugno 2010 n. 13841, non condivide il punto di vista della società di assicurazioni.

In primo luogo, essa rileva che il DM 5 febbraio 1996 “norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni dei carichi e sovraccarichi” (cui fa riferimento la società conduttrice) per il principio di irretroattività non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto è entrato in vigore successivamente alla costruzione dell’edificio in cui si trovava l’unità immobiliare locata.

D’altro canto – aggiunge la Corte – i parametri fissati da quel DM non possono neppure essere considerati norme tecniche idonee ad integrare la disciplina dettata dal codice civile in materia di vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.). A questo fine, infatti, tali norme avrebbero dovuto essere espressamente richiamate da una clausola contrattuale.

In pratica, perché le norme di quel decreto sulla sicurezza degli edifici potessero venire in considerazione nel caso di specie, era necessario che il contratto vi facesse riferimento, ovvero che, nel contratto stesso, venissero richieste specifiche garanzie al locatore sulla sicurezza della struttura.

Peraltro - aggiunge la Corte - il fatto che i locali locati dovessero essere adibiti ad uso ufficio ed, in particolare, all’attività di agenzia di assicurazione, non implica “come fisiologico un affollamento di persone” (il quale, tipicamente, può essere ipotizzato, ad esempio, per le attività di ristoranti, caffé o simili).

Per questo motivo, spettava al conduttore, consapevole dei particolari sovraccarichi cui sarebbe stato sottoposto l’immobile, richiedere le necessarie garanzie, che non possono, quindi, ritenersi implicitamente contemplate dal contratto.

 

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