La Cassazione cambia rotta: il genitore separato non è obbligato a versare il mantenimento al figlio maggiorenne, al quale è scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato o che comunque è un precario - Cassazione 22 novembre 2010 n. 23590
La prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n.23590/2010, discostandosi dalla precedente giurisprudenza, ha respinto il ricorso di una donna che si era rivolta ai giudici, fra l'altro, per ottenere l'assegno in favore del figlio ventenne al quale era scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato; affermando che il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato a espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.
clicca qui per il testo integrale della sentenza
pubblica su facebook

