La Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria 6 giugno 2013 n. 1432, esprime dubbi di legittimità sul "divorzio imposto" a chi cambia sesso, disponendo il rinvio alla Corte Costituzionale

La prima sezione della Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria 6 giugno 2013 n. 1432, esprime dubbi di legittimità sul "divorzio imposto" a chi cambia sesso, disponendo il rinvio alla Corte Costituzionale. L'automatico annullamento dell' unione civile dei coniugi emiliani, ad avviso dei giudici, è discriminatorio e viola i diritti della persona.

Si legge nell’ordinanza che “le scelte appartenenti alla sfera emotiva ed affettiva costituiscono il fondamento dell'autodeterminazione” e “si esplicano al di fuori di qualsiasi ingerenza statuale”. Il matrimonio si basa sul “canone indefettibile del consenso” e il divorzio 'imposto' ex lege “mina alla radice lo stesso diritto all'identità di genere che la rettificazione di sesso intende riconoscere, in quanto produce l'esclusione di un'altra dimensione di pari rilievo, quella relazionale”.  D'altro canto "tale univoca previsione mina alla radice il principio di autodeterminazione del soggetto che intende procedere alla rettificazione del sesso, conseguendo a tale opzione la eliminazione per il futuro del diritto alla vita familiare, realizzato mediante la scelta del vincolo matrimoniale". Tale "vulnus" appare ancor più accentuato nei confronti dell'altro coniuge, costretto a subire gravi conseguenze sulla sua sfera emotiva e sull'assetto giuridico delle proprie scelte relazionali della rettifica di sesso operata dall'altro coniuge, con l'effetto di restare "totalmente privo di tutela con riguardo all'effetto automatico dello scioglimento del vincolo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso". Il divorzio imposto costituisce, quindi, sottolineano i giudici, "un'ingerenza statuale" sulla "volontà individuale nell'esercizio del diritto personalissimo allo scioglimento del matrimonio".  “L'univoca previsione” del divorzio infine non tiene conto del “rilievo primario di formazioni sociali in un contesto costituzionale in cui è largamente condivisa l'esigenza di riconoscere le unioni di fatto”. “

Per le suesposte ragioni è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 4 della l. n. 164 del 1982, nella formulazione anteriore all’abrogazione intervenuta per effetto dell’art. 36 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché lesivo degli artt. 2 e 29 Cost., e, in qualità di norme interposte ai sensi dell’art. 10, primo comma, e 117 Cost, degli artt. 8 e 12 della CEDU, nella parte in cui dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatico scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio senza la necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale, nonché per la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di regime giuridico tra tale ipotesi di scioglimento automatico e le altre ipotesi indicate nell’art. 3, n. 1, lettere a, b, c) e n. 2, lett. d) della l. n. 898 del 1970 e successive modificazioni.

La questione di costituzionalità è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata anche con riguardo agli artt. 2 e 4 della l. n. 164 del 1982, perché lesivi dell’art. 24 Cost., nella parte in cui prevedono la notificazione del ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso all’altro coniuge, senza riconoscere né a quest’ultimo, né al coniuge che ha ottenuto la rettificazione di attribuzione di sesso, il diritto di opporsi allo scioglimento del vincolo coniugale nel giudizio in questione o di esercitare il medesimo potere in altro giudizio.

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