La Cassazione, con sentenza 11 luglio 2012 n. 11644, si esprime sulla possibilità di esperire l'azione di disconoscimento della paternità a seguito di inseminazione artificiale eterologa
La Cassazione, con sentenza 11 luglio 2012 n. 11644, si pronuncia sulla possibilità di esperire l’azione di disconoscimento della paternità a seguito di inseminazione artificiale eterologa.
Negli ultimi tempi si è constatata una tendenziale prevalenza del favor veritatis, anche con riferimento all'interesse della prole, come emerge, in maniera significativa, dalle pronunce del giudice delle leggi, nelle quali si ribadisce che la crescente considerazione del favor veritatis (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini: sentenze n. 50 e n. 266 del 2006) non si pone in conflitto con il favor minoris, poiché anzi la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico (C. Cost., sentenze n. 7 del 2012; n. 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997).
Per altro verso, la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo non è orientata in senso sfavorevole alle modalità di fecondazione in esame, pur ricordando che "uno Stato può, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione, adottare una legislazione che regoli a-spetti importanti della vita privata che non preveda un bilanciamento degli opposti interessi per ciascun caso specifico. Laddove tali importanti a-spetti siano in gioco, l'adozione da parte del legislatore di norme di natura assoluta volte a promuovere la certezza del diritto non è incompatibile con l'articolo 8" (Grande Chambre, 3 novembre 2011, che ha modificato l'orientamento espresso con la sentenza del 1 aprile 2010, H. e altro c. Austria).
Nel nostro ordinamento la legge n. 40 del 2004, con la quale viene regolamentata la fecondazione medicalmente assistita, all'art. 4, comma 3, vieta espressamente "il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo", stabilendo, poi (art. 9, comma 1), che "qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'art. 235, comma 1, nn. 1 e 2 c.c., né l'impugnazione di cui all'art. 263 dello stesso codice".
Una lettura costituzionalmente orientata di tale dato normativo induce a ritenere che il legislatore abbia inteso stabilire un preciso limite al favor veritatis, determinando evidentemente una convergenza del favor legitimationis con il divieto di "venire contra factum proprium".
In luogo di un divieto generalizzato di disconoscimento del figlio nato da inseminazione artificiale eterologa, si è quindi introdotta una specifica eccezione in tema di legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 235 c.c., escludendola nelle sole ipotesi in cui, anche "per facta concludentia", sia desumibile il consenso del coniuge che tale azione intenda esperire al ricorso al più volte indicato metodo di fecondazione assistita.
In tutte le ipotesi non contemplate dalla norma derogatrice in esame, quelle nelle quali difetti l'elemento ostativo alla legittimazione costituito dal consenso preventivo alla fecondazione eterologa, l'azione di disconoscimento deve ritenersi ammissibile.
In altri termini, il quadro normativo, a seguito dell'introduzione della legge n. 40 del 2004, per come formulata e per come interpretabile alla luce delle sempre più incisiva affermazione del principio del favor veritatis, si è arricchito di una nuova ipotesi, per certi versi tipica, di disconoscimento, che si aggiunge a quelle previste dall'art. 235 c.c., e che si fonda - stante la non piena assimilabilità dell'inseminazione artificiale alle previsioni di tale norma, come evidenziato da questa Corte con la richiamata decisione n. 2315 del 1999 - sulla esigenza, sopra evidenziata e sempre più avvertita, di affermare la primazia del favor veritatis.
Tale soluzione, a ben vedere, si colloca - sotto il profilo soggettivo - nell'ambito dell'ampliamento della sfera delle persone legittimate all'esercizio dell'azione di disconoscimento, nel senso che, una volta escluso il principio dell'incompatibilità fra fecondazione artificiale e disconoscimento, non sembra possano sussistere limiti per l'esercizio di tale azione da parte del figlio, certamente estraneo al consenso eventualmente prestato dal genitore e portatore di un interesse alla verità biologica che, per le ragioni indicate, deve considerarsi meritevole di tutela.
L'integrazione, nei termini sopra indicati, delle ipotesi previste dall'art. 235 c.c., non può non raccordarsi, stante l'identità della ratio e, comunque, per evidenti ragioni sistematiche, alle ipotesi di decadenza previste dall'art. 244 c.c., con riferimento - soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui non risulti un consenso preventivo del coniuge all'inseminazione - al momento in cui si sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione.
Nel caso in esame l’uomo aveva già acquisito nella primavera del 2005 la certezza della nascita della figlia a seguito di fecondazione assistita eterologa. Pertanto, essendo stata esperita l’azione dopo due anni dalla conoscenza di tale circostanza, cioè solo nel gennaio del 2007, correttamente la Corte di Appello, aveva rilevato la decadenza dalla predetta azione, per decorso del termine annuale.
Per tale ragione i giudici di legittimità, hanno rigettato il ricorso, o compensando le spese processuali stante la complessità del caso.
pubblica su facebook

