La competenza al Tribunale dei Minorenni laddove si richieda, in via riconvenzionale, al Giudice ordinario anche una pronuncia in ordine all'affido - Trib. Roma Sez. I, 13 ottobre 2010
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, sussiste la competenza del Tribunale per i Minorenni non solo in ordine all'affidamento dei figli naturali, ma anche su tutte le misure economiche inerenti al loro mantenimento (Cass. 3 aprile 2007 n. 8362).
Sussiste dunque la competenza del Tribunale per i Minorenni in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli naturali. Tale competenza è peraltro attribuita al Tribunale per i Minorenni solo quando la controversia sull'affidamento sia contestuale alla determinazione dell'assegno di mantenimento.
Sussiste invece la competenza del Tribunale ordinario quando si richiede al giudice solo l'attribuzione dell'assegno. Infatti, come ha recentemente affermato la Corte costituzionale, la relazione fra esercizio della potestà e contributo economico, quando non si concretizzi in specifiche domande, non incide sulla competenza, mentre la possibilità di proporre successivamente una questione sull'affidamento, trattandosi di circostanza puramente eventuale, è priva di rilevanza e, in quanto tale, non può incidere sulla competenza (sentenza 5 marzo 2010 n. 82).
Tuttavia qualora venga richiesta al Giudice Ordinario, in via riconvenzionale – come nel caso in esame - la revoca/modifica del provvedimento del Tribunale dei Minorenni con il quale era già stato disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre di determina, infatti, lo spostamento della competenza innanzi al Tribunale dei Minorenni, con attrazione innanzi allo stesso anche della questione economica oggetto dell'atto introduttivo.
Il presupposto del menzionato assorbimento è costituito dunque dalla circostanza che nel medesimo procedimento siano spiegate contemporaneamente domande di affidamento e di mantenimento del figlio naturale, eventualmente - come nella specie - anche in sede di domanda riconvenzionale.
E’ appena il caso di aggiungere che non vi è alcuna incompatibilità tra la struttura del procedimento ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ. e la facoltà di provvedere anche in via provvisoria e urgente sulle questioni tutte sottoposte al giudice minorile; dovendo – nel caso in esame - il Tribunale per i minorenni
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